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alla navigazione tra i porti scandinavi e i porti svedesi dell'Isola di San Bartolomeo nelle Indie occidentali (x1).

In Europa, concedono ancora la libera navigazione di cabottaggio il Belgio (vii), l'Austria (17), la Germania (protocollo del 1872); è ancora contenuta nella locuzione semplicissima dell'art. I del trattato coi Paesi Bassi. È sancita espressamente nel trattato colla Grecia (16), ove la godevamo soltanto nelle Isole Ionie per antica concessione sotto il dominio inglese. In America la stipulano del pari espressamente il Guatemala (9), l'Honduras e il Salvador (7), il Nicaragua (6).

La libertà della pesca è considerata anche più gelosamente. Luzzatti racconta che un diplomatico straniero paragonava le pescherie di spugne e di coralli alle miniere, su cui si esercitano dagli Stati i diritti maestatici; e di fatto si nega spessissimo agli stranieri la libertà di pescare nel proprio mare territoriale. La scienza però insegna che la concorrenza dovrebbe essere libera, e le autorità prescrivere soltanto i limiti e le discipline, come si propugna, per esempio, anche per la caccia.

A ogni modo, taciono della navigazione peschereccia, fra i nostri trattati, quelli colla Nuova Granata, col S. Domingo, col Chili, colla Svezia e Norvegia, colla Gran Bretagna, colla Russia, coi Paesi Bassi, colla Danimarca, colla Germania. Luzzatti perciò, muovendo dal principio della concessione del trattamento nazionale, interpreta il silenzio in favore della libertà (1). Noi in verità ne dubitiamo, almeno per quegli Stati che ci negano la navigazione di cabottaggio; tanto più perchè simili questioni non ci pare potersi risolvere con puri criterii d'interpretazione giuridica, e senza riguardo agli intendimenti e all'interpretazione dell'altra parte contraente, come di fatto è accaduto colla Spagna.

Parecchi trattati invece riservano ai nazionali la pesca e loro concedono privilegi speciali. La dichiarazione interpretativa colla Spagna (art. 2) dichiara che « l'omissione di un articolo speciale concernente la pesca deve interpretarsi nel senso che, in mancanza di patti speciali, ognuno dei due paesi intende riservare alla pesca nazionale i favori differenziali finora esistenti e che potranno venire stabiliti in appresso ».

Il Portogallo, sancendo ogni divieto di dazii differenziali, sieno le merci esportate con navi nazionali o no, tanto che accorda egualmente i premii alle restituzioni nell'uno e nell'altro caso, eceettua « per quanto concernc i vantaggi ed incoraggiamenti particolari, di cui sono o potranno essere l'oggetto nell'uno o nell'altro paese, i prodotti della pesca nazionale » (art. 20). Del pari si sono riservati di proteggere la pesca sotto bandiera nazionale il Belgio (xi) e la Francia (vi). Il trattato colla Liberia ha statuito: È derogato alle disposizioni precedenti (in favore della libertà)

(1) Ib., p. 164.

per l'importazione del sale e dei prodotti della pesca nazionale; i due paesi riservandosi la facoltà di accordare dei privilegi speciali all'importazione dei detti articoli sotto bandiera nazionale ».

Alcuni trattati però han cominciato a smettere l'antico rigore. Quello colla Danimarca assoggetta il regime della pesca a quello della nazione più favorita. Il Perù, in un articolo addizionale, ha ammesso come legittima consuetudine l'esercizio della pesca da parte degl'Italiani. L'Austria aveva riservato (trattato del 1867) la pesca ai suoi nazionali (xvII); ma per l'antico costume tra i Veneti, l'Istria e la Dalmazia, e lo stesso bisogno che sentono dall'altro lato dell'Adriatico dei pescatori chiozzotti, ha ammesso nel protocollo finale la pesca fra i due littorali, a un miglio marino dalla costa.

37. I trattati di amicizia proteggono non solo i diritti dei cittadini delle diverse parti in tempo di pace, ma anche in tempo di guerra contro i vecchi abusi del passato, quando si usava di inveire contro i residenti del paese nemico.

Quello della Nuova Granata, (art. vu) stipula il termine di sei mesi pei negozianti risiedenti nelle coste, di un anno per quelli all'interno, per assestare i loro interessi. Il diritto pubblico non era allora abbastanza progredito e si parla di salvacondotti da conceder loro, quasi fosse lecito inveire contro pacifici commercianti. Però si stipula ancora che « gli altri cittadini o sudditi che avessero qualche stabilimento fisso e permanente nei rispettivi Stati, o che esercitassero qualche professione od industria, potranno conservare il loro stabilimento e continuare nella loro professione o industria senza essere disturbati nella loro intiera libertà, od in quella dei loro beni, purchè non commettano veruna offesa contro le leggi del paese ». Talvolta esplicitamente vi si vieta d'imporre carichi, in caso di guerra, ai cittadini dello Stato nemico che vi restano, e di sospendere i pagamenti dei loro crediti (Uruguay, m).

Quello col Messico (a. 24): « Nei casi di guerra, se per isventura si verificasse fra gli Stati contraenti, i cittadini dell'uno stabiliti nel territorio. dell'altro potranno continuare a risiedervi, e continuare nelle loro occupazioni o commercio senza verun ostacolo; purchè vivano pacificamente e non demeritino di simile favore con atti contrarii agl'interessi del paese ove risiedono, e conformemente al giudizio delle supréme autorità rispettive. I loro beni ed effetti, di qualsiasi genere o condizione, non andranno soggetti a cattura o sequestro, nè ad altre imposte o contribuzioni da quelle stabilite per i nazionali del paese; e similmente i loro crediti in debiti particolari od in fondi pubblici od in azioni di compagnie non potranno essere sequestrati, trattenuti, nè confiscati ».

L'art. 21 dell'altro cogli Stati Uniti ripete, in caso di sventura di guerra fra le due Parti, il termine di sei mesi per i mercanti della costa, di un

anno per quelli dell'interno, per assestare i loro affari e partire. Ma continua molto meglio: «Alle donne, ai ragazzi e agli studenti d'ogni Facoltà, ai coltivatori del suolo, artigiani, meccanici, manifattori e pescatori, inermi e dimoranti in città, villaggi e luoghi non fortificati, ed in generale a tutti coloro le occupazioni dei quali sono dirette alla sussistenza comune ed a benefizio dell'umanità, sarà concesso di continuare nelle rispettive faccende; e non verranno molestati nelle loro persone, nè le loro case saranno bruciate o in altra guisa distrutte, nè i loro campi devastati dalla forza armata dei belligeranti, in potere dei quali siano caduti per accidenti di guerra; ma se fia necessario che si tolga loro alcuna cosa per uso dei belligeranti, la medesima sarà pagata ad un prezzo ragionevole ».

E si dichiara che nè la pretesa che la guerra scioglie ogni trattato, nè qualsivoglia altra, si reputerà annullare o sospendere questo articolo; ma, al contrario, che lo stato di guerra è precisamente quello per cui viene cosi disposto, ed è per la sua durata che questi provvedimenti dovranno religiosamente osservarsi, come gli obblighi i più riconosciuti nel diritto internazionale.

Quanto agli altri principii del diritto internazionale in tempo di guerra, quello colla Nuova Granata, anteriore al 1856, e gli altri posteriori col Chili, ecc. vietano ai proprii sudditi, in caso di guerra di una delle parti con qualunque altro Stato, di accettare commissioni o lettere di marca dall'altro Stato, sotto pena di esser considerati come pirati. Stipulano inoltre le famose massime, nave libera merce libera, merce libera anche sotto bandiera nemica; non che il libero commercio dei neutri col paese nemico, salvo i blocchi effettivi ed il contrabbando di guerra. Quello con S. Domingo (1854) invece stipulò, nave libera mercanzia libera, e nave nemica merce nemica, quantunque appartenente ai neutri; principio abolito al 1856.

Altri vanno più lungi, e sono veramente degni di nota. Quello col Nicaragua (art. 11), quelli col Guatemala, coll'Honduras e col San Salvador (art. 12) sanciscono il rispetto della proprietà privata. « A complemento dei principii di diritto marittimo fissati, vi si dice, nella dichiarazione del Congresso di Parigi del 16 aprile 1856, i quali vengono accettati senza riserva dalle due parti nelle mutue loro relazioni, le due Potenze concordano che verificandosi la sventura di una guerra fra l'una e l'altra, le proprietà private di qualunque specie spettanti ai cittadini dell'una saranno rispettate dall'altra al pari delle proprietà dei neutrali; e ciò tanto sul mare quanto sopra lerra, tanto in alto mare quanto sul mare territoriale, ed in qualsivoglia altro luogo, e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senza altre limitazioni che il caso di rottura di blocco e il caso di contrabbando di guerra ». Lo Stato si riserva soltanto d'interdire durante la guerra, anche sotto pena di confisca, il

commercio fra tutti od alcuni punti del littorale del proprio territorio colle navi mercantili portanti bandiera nemica. Quello cogli Stati Uniti di America (a. 12): « Le Alte Parti contraenti convengono che, verificandosi la sventura di una guerra fra esse, la proprietà privata dei rispettivi loro cittadini e sudditi, ad eccezione del contrabbando di guerra, sarà in alto mare o in qualsivoglia altro luogo esente da cattura o da confisca per parte delle navi armate o delle forze militari d'ambo le Parti; è però inteso che questa esenzione non si estenderà alle navi ed ai loro carichi che tentino di entrare in un porto bloccato dalle forze navali dell'una o dell'altra Parte». Gli stessi principii sono sanciti nel trattato col Perù (art. xı).

Parecchi trattati, come il citato cogli Stati Uniti (art. 14 e seg.), regolano minutamente, e conforme ai più sani principii sul diritto dei neutri, le visite marittime e i blocchi. Alcuni tentano ancora definire il contrabbando di guerra. Quello colla Nuova Granata enumera « le bocche ed armi da fuoco, armi bianche, proiettili, polvere, effetti ed attrezzi militari, e tutti gli altri strumenti, di qualunque sorta essi sieno, fabbricati pell'uso di guerra» (a. XVII).

Quello col Chili (art. xxiv) specifica di più, vi annovera ancora le forniture ed abiti militari, le bandeliere e i cavalli.

Quello col Messico (a. 21): « Saranno considerati come oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, le sciabole ed altre armi di ogni genere, le munizioni di guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, e generalmente tutto ciò che sia di già manipolato o preparato collo scopo di fare la guerra per mare o per terra ». Quelli col Perù (13), col Nicaragua (14), Guatimala, Honduras (15) dicono lo stesso, e comprendono infine nel contrabbando di guerra ciò che senza manipolazione serve esclusivamente ad immediato armamento marittimo o terrestre ». Quanto alle persone, non possono essere arrestati sulle navi nemiche che gli arrolati, soldati o volontarii.

Il trattato cogli Stati Uniti (15) limita il contrabbando di guerra a questi obbietti: «1° cannoni, mortai, colubrine, obizzi, moschetti, fucili semplici o rigati, rifles, pistole, carabine, picche, spade, sciabole, lancie, aste, alabarde, bombe, granate, polvere, micce, palle ed ogni altra cosa ad esse appartenenti ed espressamente manipolata per uso di queste armi; 2o cuoiami da infanteria, strumenti di guerra ed armi difensive, abiti tagliati o fatti in forma militare; 3" cuoiami da cavalleria, selle da guerra; 4o e generalmente ogni specie di armi ed istrumenti di ferro, acciaio, ottone e rame, ed ogni altra materia manufatta, preparata e formata espressamente a far la guerra in terra o in mare ».

Parecchi regolano il diritto di visita (S. Domingo, Chili); e qualcuno ha tentato perfino di determinare i doveri dei neutri, contestazione che più tardi doveva dar luogo al celebre caso dell'Alabama, ed all'arbitrato di

Ginevra. Quello colla Nuova Granata ha stipulato diffatti: Non si permetterà nel territorio dell'una delle due Parti contraenti di far arruolamenti ed i cosi detti ingaggiamenti; di organizzare truppe, nè di costrurre, armare, od equipaggiare bastimenti da guerra o corsali, affine di essere ostili ai territorii, cittadini, o negozianti dell'altra delle due Parti contraenti» (a. XVIII). Sarebbe soverchio di comparare qui questa formola con quella del famoso trattato di Washington per risolvere le contestazioni citate sull'Alabama.

Si sono tentate anche delle clausole dirette a evitare le soluzioni delle contestazioni mediante la guerra.

Il trattato colla Nuova Granata stipula espressamente che niuna delle due Parti contraenti ordinerà od autorizzerà verun atto di rappresaglia, nè dichiarerà la guerra contro l'altra per lagnanza d'ingiurie of danni, finchè la parte che si crede offesa non abbia presentato all'altra una esposizione di quelle ingiurie o danni, accompagnata dalle prove e testimonianze competenti, domandando giustizia e soddisfazione, e da questa stata negata o differita senza ragione (xv). Stipula ciò espressamente nel caso di violazione del trattato (XXIV).

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Quello col Chili, in caso di contestazione sopra indennità dovute ai sudditi dell'altro Stato per danni recati alle loro proprietà per pubblici servigi, stipula l'arbitrato di due, nominati dai due sovrani, e infine di un terzo nominato da un sovrano amico (xxvII).

Quelli colla Venezuela e con Costarica, articoli v: «A maggiormente tutelare la sicurezza dei cittadini e sudditi rispettivi, si conviene, che se per disgrazia venisse ad interrompersi l'amicizia fra le due Potenze contraenti, i sudditi e cittadini residenti nel territorio dell'altra àvranno diritto di rimanervi e di continuare senza interruzione di sorta l'esercizio della loro industria, sempre che si comportino pacificamente obbedendo alle leggi del paese. Gli effetti e le proprietà loro che fossero affidate a particolari od allo Stato non potranno essere occupate e sequestrate, nè sottoposte ad altro qualsiasi gravame che non venisse egualmente imposto agli stessi effetti ed alle stesse proprietà di pertinenza dei cittadini e sudditi del paese nel quale risiedono. Però, ad evitare sì grandi calamità, le parti contraenti convengono in ciò che, se sventuratamente venissero ad essere compromesse le loro relazioni di mutua amicizia, non potranno desse mai ricorrere all'uso funesto delle armi, senza che precisamente sia la questione sottoposta al giudizio di una nazione amica e neutra, la di cui decisione sarà per loro obbligatoria ».

Quello colle Isole Avaiane: «Se per un concorso di circostanze disgraziate, delle contestazioni fra le Parti contraenti potessero dar luogo ad una interruzione nelle relazioni di amicizia fra loro, e che dopo avere esaurito i mezzi di una discussione amichevole e conciliante, lo scopo del

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