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In esecuzione dell'articolo 4 di essa dichiarazione, al 3 novembre 1878 si è ulteriormente dichiarato di non lasciar fabbricare affatto dei pezzi di argento di 5 lire per il 1879. Solo all'Italia, per le esigenze delle sue speciali condizioni, si è accordato di fabbricarne venti milioni.

Riassumendo questa parte, l'Unione monetaria latina non ha conseguito tutto ciò che si aspettava da essa; in parte per le cause naturali che rendono difficile l'unificazione monetaria, per le gelosie e le opposte abitudini nazionali; in parte per la tenacità francese nel doppio tipo, e, checchè si dica in contrario, per la difficoltà stessa di abolirlo smonetando e quindi rinvilendo l'argento e di rimbalzo rialzando il valore dell'oro; in parte per la lotta sopravvenuta colla Germania, e le conseguenti alterazioni negli animi, nell'accrescimento dell'orgoglio degli uni e dei malumori in tutti.

Qual essa è però è un principio nobilissimo. Per essa cinque Stati, lasciamo da parte la Spagna e la Rumania, se non formano un'Unione perfetta, poichè non è sancito come si dovrebbe il corso legale delle monete fra i privati degli Stati dell'Unione, pure hanno uno stesso sistema monetario, e le varie monete sono ricevute nelle loro casse pubbliche. È un progresso che per lo passato avrebbe potuto sembrare un sogno. Sgraziatamente le diversità di opinioni e d'interessi sull'unico e sul doppio tipo dei varii membri, il rinvilio grande dell'argento, e la diversa guisa con cui esso rinvilio dev'esser visto dalla Francia e dall'Italia a motivo del corso forzoso, il riflusso delle nostre monete di argento negli altri paesi dell'Unione, i contrasti e le difficoltà che ne nascono, rendono perfino questa Unione eterogenea ed incerta.

Il principio però è cosi altamente civile e progressivo, che piace sperare sarà mantenuto, come merita di esserlo, e che l'Unione finirà coll'essere rinnovata e consolidata.

59. Un'altra delle pruove del cammino che fa l'idea delle Unioni parziali dei presenti Stati, se non nelle istituzioni e nei sistemi politici, negli scopi sociali, si è nella grande Convenzione internazionale di Parigi del 20 maggio 1875 per l'unificazione del sistema metrico.

Noi anche qui reputiamo soverchio di ripetere la storia del sistema metrico decimale, e dei titoli di gloria che da esso traggono la Costituente francese e i matematici illustri da essa adoperati. Ci basta ricordare che si può ben disputare sul sistema monetario francese, e negarglisi quei titoli di superiore perfezione che meglio gioverebbero a farlo adottare altrove. Si può ben ripetere a questo riguardo che il gramma non è la base della moneta attuale, che è l'oro, ma del franco, che è divenuto moneta di appunto. Però pei pesi e per le misure la superiorità del sistema metrico decimale è incontestata

Ciò è apparso chiaro nella detta Convenzione. Una moltitudine di Stati

diversi di civiltà, di lingua, pieni di gelosie e di ambizioni scientifiche, politiche ed egemoniche, si sono riuniti. L'Italia, la Germania, l'AustriaUngheria, il Belgio, il Brasile, la Confederazione Argentina, la Danimarca, la Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Francia, il Perù, il Portogallo, la Russia, la Svezia e Norvegia, la Svizzera, la Turchia, la Venezuela, cioè non solo gli Stati dell'Europa continentale, ma anche i maggiori Stati d'America si sono obbligati a fondare e a mantenere a spese comuni un Ufficio internazionale scientifico e permanente dei pesi e delle misure. Diversamente da ciò che si era fatto per le poste e i telegrafi, per cui si è scelto un luogo neutro, Berna, si è qui posto a Parigi ; scelta, noi crediamo, giustificata dalla parte presa dalla Francia in tale opera, ed anche forse dalla qualità di ufficio scientifico permanente, cui si presta meglio un centro intellettuale come Parigi. Questo Ufficio internazionale è posto sotto la direzione e sorveglianza di un comitato internazionale dei pesi e delle misure, e questo alla sua volta è posto sotto l'autorità di una Conferenza generale di delegati dei Governi contraenti. Il presidente della detta Conferenza è il presidente dell'Accademia delle Scienze di Parigi (art. 4).

Codesto Ufficio internazionale dei pesi e delle misure compara e verifica i nuovi prototipi del metro e del chilogramma, conserva i prototipi internazionali, insomma provvede a mantenere fra le nazioni l'esattezza dell'uniformità dei pesi e delle misure decimali, e all'esatta comparazione coi non decimali.

Segue il regolamento, fra le cui molteplici e minute disposizioni segnaliamo quella che dà ufficio alla Conferenza generale, da riunirsi a Parigi almeno una volta ogni sei anni, di promuovere la propagazione, il perfezionamento del sistema metrico; e l'altra che vi si vota per Stati, e negl'intervalli delle sessioni si può votare anche per corrispondenza, e ogni Stato ha un voto; applicazione pratica del principio supremo del diritto internazionale moderno, l'eguaglianza giuridica di tutte le persone internazionali. Altre disposizioni dell'art. 8 sono informate a codesto giusto principio l'appartenenza dei quattordici membri del comitato a Stati differenti; l'appartenenza del pari a Stati differenti del presidente e del segretario del Comitato, non che del direttore dell'Ufficio.

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CAPO IX.

CONCLUSIONE SULLE CONVENZIONI DIVERSE CONTENUTE
NELLA PARTE NONA.

SOMMARIO. 60. Le nostre diverse Convenzioni riferentisi al diritto internazionale privato ed ai servigi amministrativi.

60. Abbiamo aggruppato nella parte nona ed ultima un gran numero di convenzioni riferentisi al diritto internazionale privato, civile e commerciale, al diritto penale ed ai pubblici servigi. In verità, parecchie di esse si sarebbero potute unire o ai trattati di commercio, o alle convenzioni consolari e di estradizione; ma essendo indipendenti da esse, e presentando un particolare aspetto del presente diritto convenzionale degli Stati, ci è sembrato più chiaro di aggrupparle distintamente.

Non crediamo opportuno di esaminarle particolarmente. Sono convenzioni che si riferiscono alle questioni, ora della nazionalità dei minori nati nel territorio da stranieri, ora delle successioni, ora delle società anonime; ora regolano certe agevolezze fra gli Stati in ordine all'amministrazione della giustizia, alla pubblica sicurezza, alla beneficenza, all'agricoltura. Magnifico campo aperto ai presenti statisti e diplomatici.

Gli è in questo campo che, come avvertiva autorevolmente in ispecialtà il Mancini, si potrebbero stabilire dei principii comuni nel diritto delle genti, e iniziarne la codificazione. Sappiamo bene a pruova quanto sia difficile, per non dire presentemente impossibile, il definire e codificare i rapporti politici degli Stati; per esempio, le questioni di intervento e di equilibrio politico, di rescissione dei trattati, il modo di risolvere le grandi contestazioni politiche fra le nazioni sulla loro indipendenza, libertà e dignità, sui loro diritti essenziali, i casi di giusta guerra, i diritti e i doveri dei belligeranti. Ma i modi di definire con principii comuni le questioni di cittadinanza, i diritti privati degli stranieri e delle società commerciali, di regolare le successioni, di eseguire le sentenze straniere, e simili, non eccitano le gelosie politiche, vantaggio inestimabile! Però, se qualche timido passo in proposito è stato fatto, esso finora ha avuto luogo per convenzioni particolari, non già generali degli Stati. Abbiamo visto che si è potuto riuscire a stabilire alcuni principii comuni fra le nazioni civili in una piccolissima parte di diritto pubblico in pace e in guerra; si è potuto pervenire a stabilire una grande unione nelle poste,

nei telegrafi, nelle misure; a tentare qualche cosa nelle monete fra alcuni Stati; non si è ancora riuscito nelle ferrovie, non già in alcun rapporto di diritto internazionale privato. Non vi è alcun trattato generale che determini le norme per definire le questioni dei conflitti fra le leggi dell'uno o dell'altro Stato da applicare ai diversi rapporti giuridici.

Non possiamo però fare a meno di osservare che, fra le convenzioni particolari fra gli Stati, un qualche luogo cominciano oramai ad avere quelle riferentisi al continuo scambio di aiuti e di buoni ufficii fra i tribunali e le pubbliche amministrazioni dei diversi Stati, per compiere nel modo meno imperfetto possibile il fine comune di essi tutti, la cura della giustizia e del bene maggiore di tutti. Fa piacere vederne alcuni a tutela degli indigenti, degli ammalati, ed essersi tentato coll'Austria la protezione degli uccelli utili all'agricoltura.

Senza dubbio, tutto ciò è troppo poco al bisogno. Pure ci piace salutare codesti inizi di un diritto internazionale più civile ed umano. E per quanto gli aspri conflitti, e l'uso e l'abuso presente della forza fra gli Stati ci debbano rendere poco proclivi ad aprir l'animo a codesti lieti augurii, ci piace sperare che le ulteriori convenzioni degli Stati, e in particolare della nostra patria, accrescano codesto diritto internazionale più civile ed umano, più favorevole allo sviluppo dei rapporti pacifici, dei diritti privati, della scienza, dell'arte, del commercio, degli orfani, degli ammalati, dei derelitti; ci piace sperare che le ulteriori convenzioni diplomatiche, meglio assai che non il corpo dei trattati delle precedenti generazioni, s'informino al concetto che la mente elettissima di Montesquieu aveva la gloria di levare a principio supremo del diritto delle genti che le nazioni, cioè, debbano farsi in guerra il minor male e in pace il maggior bene possibile.

Roma, 31 dicembre 1878.

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