Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

a noi. L'Italia, che non sappiamo come e perchè, si assumeva nell'opera un contributo maggiore di quelli della Germania e della Svizzera insieme, ha trascurato di guarentirsi convenientemente rispetto a questa.

Il Consiglio federale svizzero in verità si è impegnato a certe norme riguardo al servizio diretto o cumulativo, sulla non interruzione dei treni, sulle tariffe. Tuttavia esso solo è competente a decidere le controversie che sorgessero sulla gran galleria; gli altri contraenti non hanno altro diritto che d'inviare degl'ispettori, la Società che doveva spendere i comuni sussidii doveva essere approvata e sorvegliata dal solo Consiglio federale.

Quindi il Trattato del 15 ottobre 1869 fra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di essa ferrovia, trattato cui poi accedette la Germania del Nord al 20 giugno 1870, e quindi l'Impero al 28 ottobre 1871.

Questo Trattato è stato seguito dalla nostra Convenzione colla Svizzera del 23 dicembre 1873, per regolare il congiungimento di essa ferrovia del San Gottardo, e lo stabilimento delle due stazioni internazionali a Chiasso e Luino.

Questa Convenzione ha dell'importanza per l'accennata formazione di questo nuovo diritto, ignoto naturalmente ai pubblicisti anteriori. I due Stati convengono di stabilire esse stazioni, una sul territorio del Canton Ticino e quindi svizzero, l'altra sull'italiano, « per ricevervi i servizii di dogana, di posta, di polizia, e il servizio di polizia sanitaria dei due Stati, non che quello del telegrafo ». Naturalmente parecchi degli articoli sono di ordine tecnico; tuttavia si ha cura di dichiarare (art. 8) che resta riservato ad ogni Governo sulle linee del suo territorio il pieno esercizio della sovranità; a lui spetta la polizia sul personale che vi si trova; però (art. 15) gl'impiegati italiani addetti alla stazione svizzera di Chiasso, e quelli svizzeri addetti a quella italiana di Luino, sono esenti da ogni contribuzione diretta e personale che vi fosse imposta dai rispettivi poteri pubblici.

La Convenzione originaria sulla ferrovia del San Gottardo del 15 ottobre 1869 è stata modificata dal Protocollo finale di Lucerna del 12 giugno 1877, e nella conferenza di Berua del 12 marzo 1878; fra le cui disposizioni notiamo gli aumenti dei contributi alla grand'opera, per dieci milioni dall'Italia, per altri dieci dalla Germania e per otto dalla Svizzera.

58. La quarta sezione comprende le Convenzioni monetarie fra gli Stati della così detta Unione latina.

Noi non crediamo naturalmente di dissertare sull'origine e sull'indole della moneta; non diremo nemmeno come sia antico desiderato della scienza l'unità monetaria, nè i tentativi fatti per accostarvisi. Certo, non ostante i progressi, relativamente ai secoli scorsi, quando le monete erano continuamente alterate dai Governi, e quando nell'interno stesso di ogni Stato dominava l'anarchia monetaria, pure i singoli Stati di Europa e di

America presentano una grande disformità in proposito: Stati a unico tipo, oro; Stati a unico tipo, argento, e Stati a doppio tipo, quali segnatamente la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svizzera, la Spagna e la Grecia.

Ora si sa che col sistema del doppio tipo, la legge considera come monete i dischi monetati dei due metalli preziosi, l'argento e l'oro; e naturalmente stabilisce fra loro un certo rapporto di equivalenza, che era ed è di 1 a 15,50, cioè che un gramma d'oro equivale a 15 e mezzo di argento. Però, siccome questo rapporto è arbitrariamente fisso, mentre il valore intrinseco dei due metalli è variabile, si sa che di fatto si paga con quel metallo che vale meno sul mercato; quando l'oro valeva di più, si pagava coll'argento; quando, per la scoperta delle miniere aurifere dell'Australia e della California, l'oro scemò di prezzo, l'argento fu cacciato dal mercato, e sembrava restar sovrano l'oro anche nei paesi a doppio tipo. Da ciò era avvenuto che si fosse pensato di ristabilire alquanto l'equilibrio, nel valore intrinseco delle monete dei due metalli preziosi, sospendendo la coniazione degli scudi a 9, di fino, e più ancora abbassando il titolo delle monete divisionarie di argento. Il Belgio le aveva mantenute a 9/10, la Francia aveva abbassato solo quelle di 50 centesimi al titolo di 835/1000; ma l'Italia, colla sua legge del 24 agosto 1862, aveva abbassato questo titolo di fino tutte le sue monete divisionarie d'argento, e la Svizzera perfino a 800. Quindi, quattro Stati che avevano lo stesso sistema monetario, il doppio tipo e l'unità del franco, con monete di diverso titolo, e una conseguente disordinata circolazione.

Il Belgio domandò la riunione di una Conferenza internazionale, e i delegati delle quattro nazioni si riunirono a Parigi. Ne nacque la Convenzione qui riportata del 23 dicembre 1865, che appunto ha costituito un'Unione monetaria, che lasciò sperare, sebbene in appresso gli eventi politici abbiano fatto dileguare questa speranza, che si estendesse a maggior numero di Stati (1).

L'Italia, la Svizzera e il Belgio manifestarono la tendenza all'unico tipo d'oro; ma ripugnando a ciò la Francia, tenacissima nel suo sistema dell'anno XI, si addivenne ad una specie di transazione.

I motivi sono espressi egregiamente nel preambolo. I capi dei quattro Stati si dichiarano « egualmente animati dal desiderio di stabilire una più completa armonia fra le loro legislazioni monetarie, di rimediare agl'inconvenienti che risultano per le comunicazioni e le transazioni fra gli abitanti dei loro Stati rispettivi dalla diversità del titolo delle loro monete di appunto in argento, e di contribuire, formando fra loro una

(1) Su questo argomento ha scritto egregiamente il senatore MAGLIANI nei tre articoli sulla Questione monetaria, inseriti nella Nuova Antologia del 1874, fascicoli di aprile, maggio e giugno.

Unione monetaria, ai progressi dell'uniformità dei pesi, delle misure e delle monete ».

Questa Unione consiste, riservando ad ognuno di essi Stati la libertà della sua legislazione sulla moneta così detta di biglione, nell'impegno di aver le monete dei due metalli, oro e argento, dello stesso peso, titolo e taglio, in guisa da potere aver corso fra tutti essi egualmente; sebbene, come vedremo, il loro corso legale non si sia sancito. Tutti e quattro confermarono l'adozione del doppio tipo, in guisa però di restar sul mercato l'oro; questo soltanto era coniato a 90 di fino; e la Convenzione determinò minutamente il taglio dei pezzi di 100, di 50, di 20, di 10 ed anche di 5 lire, moneta quest'ultima incomodissima per la sua piccolezza; il loro peso e diametro, i limiti di tolleranza. Questi pezzi di oro i Governi contraenti dichiararono di ammetterli scambievolmente nelle loro casse pubbliche senza limiti e distinzioni. Ammettevano le monete dell'altro tipo monetario di argento; ma soltanto i pezzi di 5 franchi da coniarsi a 900/1000 di fino dovevano riceversi obbligatoriamente nelle casse pubbliche; i pezzi minori, cioè di 2 lire, di 1, di 50 centesimi e di 20, s'impegnarono a coniarli secondo la precedente citata legge italiana a 855/1000; quelle coniate prima a titolo diverso dovevano ritirarsi fra un certo tempo.

Con questa diversità del titolo fra le monete d'argento di 5 lire e quelle divisionarie, l'argento diveniva di fatto una moneta d'appunto, non era più una vera moneta. E poichè, essendo a un titolo inferiore al loro valore intrinseco, e a quello delle monete d'argento di cinque lire e d'oro, se fosse stato lecito di pagare illimitatamente coll'una o coll'altra moneta, naturalmente ogni debitore avrebbe avuto la tendenza a sdebitarsi colle monete di minor valore; si prescrisse (art. vi) che ogni Stato era obbligato a ricevere nelle sue casse tutte le monete da esso così coniate, senza limitazione di quantità; i privati però erano soltanto obbligati a riceverle fino alla somma di 50 lire, le casse pubbliche degli altri Stati fino a 100. Ciò non ostante era evidente che se ogni Stato avesse potuto coniarne a volontà, il detto freno delle 50 e delle 100 lire difficilmente avrebbe potuto bastare; perchè ogni Stato sarebbe stato spinto a coniarne di più, avendo un guadagno sulla diversità del valore intrinseco col valore ufficiale. Quindi i limiti importantissimi e giustissimi dell'art. Ix, di non potere ogni membro dell'Unione, nella coniazione della moneta divisionaria d'argento al titolo di 835/1000, oltrepassare il valore corrispondente a sei lire per abitante; e se ne precisò l'ammontare complessivo, che fu pel Belgio di 32 milioni, per la Francia di 239, per l'Italia di 141, portati di poi per l'annessione della Venezia a 156, per la Svizzera a 17. I quattro Governi s'impegnarono a comunicarsi annualmente tutti i dati sulle emissioni, rifusione e simili delle loro monete.

Questa Convenzione, da un lato, aveva confermato il sistema francese della legge dell'anno xr, del doppio tipo, cioè del corso legale illimitato e al pari dell'oro e delle monete d'argento di cinque lire, col rapporto fra loro di 1 a 15,50, e al titolo di 990/1000. Come conseguenza dell'Unione si èra stabilito il corso reciproco delle monete dei quattro Stati nelle loro casse pubbliche; si discusse, ma non si decise il corso legale di esse anche fra i privati degli Stati rispettivi, tanto sono difficili codeste unioni. Ad ogni modo era un gran passo. Parve allora s'incamminassero all'unico tipo oro, e preludersi a più larghe e profonde unioni. Si era lasciata nel 1865 libera agli altri Stati l'accessione all'Unione latina. Aderi di fatto, sebbene allora nominalmente, la Grecia nel 1868. Nello stesso anno la Spagna accolse nella sua legislazione interna i principii dell'Unione latina, fece la sua peseta equivalente al franco, ma non ammise le monete internazionali nel suo territorio, nemmeno nei limiti del 1865, e non s'impegnò con alcuna convenzione. L'Austria, col fiorino a 2,50, e la moneta d'oro di 10 fiorini, si è accostata al sistema.

L'Unione latina stessa era convenuta per 15 anni, fino al 1880, e salvo la sua denuncia un anno prima di questo termine, per altri 15 anni. Però i successivi eventi economici e politici ne resero necessaria l'anticipata revisione.

Due anni dopo, cominciarono ad alterarsi le cose. L'oro, che prima abbondava, cominciò a scarseggiare rispetto all'argento; quindi mentre fino al 1867 di fatto vi era l'unico tipo oro, di poi ritornavano a pareg. giarsi i due metalli nel loro valore effettivo rapporto a quello legale, e quindi riappariva il doppio tipo.

D'altra parte, nel 1867 si riunivano a Parigi in Conferenza internazionale monetaria i rappresentanti di ventidue Stati, e concludevano per l'unico tipo oro. La Germania, colla legge 4 dicembre 1871, poneva quindi fine alle sue diverse monete, e adottava l'unico tipo oro, il marco,. di 1 lira e 25. Ne seguivano l'esempio i Paesi Bassi e gli Stati scandinavi, e inoltre l'oro appariva introdursi sempre più nell'India, nella Cina e nel Giappone. L'argento, emigrato dall'Italia dopo la legge del corso forzoso, per effetto delle note leggi della moneta di carta inconvertibile, e quello coniato dai paesi citati che lo avevano smonetato, riflui deprezzato in Francia, nel Belgio, nella Svizzera, e pose a mal partito l'Unione. La tendenza naturale, derivante da questi fatti, sarebbe stata l'enorme coniazione dei pezzi d'argento di 5 lire, e la loro sostituzione all'oro che sarebbe emigrato. In Francia e nel Belgio, per mantenere nella circolazione l'oro, si cominciò a restringere la coniazione degli scudi d'argento. In Italia però vi doveva essere la tendenza alla speculazione su essi, per avvalersene come moneta nei paesi dell'Unione. Aveva perciò ragione il De Parieu a scrivere: «Che importa limitare la coniazione dell'argento

in Francia e nel Belgio, se è illimitata in Italia, e se gli Stati confederati del 1865 sono obbligati a ricevere reciprocamente le loro monete?» (1).

Quindi la necessità di nuove conferenze e di convenzioni addizionali che modificassero la prima, in ragione dei nuovi fatti e delle nuove esigenze e condizioni. E sono quelle del 31 gennaio 1874, 5 febbraio 1875, 3 febbraio 1876 e la Dichiarazione del 5 novembre 1878.

Non si poteva pensare a smonetare l'argento; non solo per le simpatie al doppio tipo invincibili in Francia, e per le note obbiezioni scientifiche e pratiche, non importa qui se giuste o no, al tipo unico, ma anche per l'opposizione dell'Italia; la quale non poteva rinunciare all'agevolezza maggiore che le avrebbe fornito, per togliere il corso forzoso, l'uso di un metallo di minor valore, quale si è oggi l'argento. Si riuscì a questo: i quattro Stati nel 1874 non limitarono solo, come nel 1865, la coniazione delle monete divisionarie d'argento, ma limitarono ancora pel corso del 1874 quello delle monete di 5 lire; per l'Italia a 40,000,000, per il Belgio a 12, per la Francia a 60, per la Svizzera a 8. Soltanto per l'Italia si ammise una coniazione supplementare di 20 milioni, allo scopo esclusivo di servire di guarentigia o di fondo di riserva presso la Banca Nazionale. Ai bisogni futuri nel 1875 si sarebbe provveduto con altra conferenza e convenzione.

Questo del 1874 era un provvedimento opposto a quello del 1865. Allora si era cercato di proteggere la circolazione di argento dall'invasione dell'oro che era più vile, ora si cercò di proteggere l'oro dall'invasione dell'argento.

Le cause medesime fecero l'anno appresso addivenire i detti Stati ad una dichiarazione supplementare alla citata Convenzione addizionale. Il carattere è lo stesso: l'obbligo preso dai singoli Stati di prorogare a tutto l'anno 1875 le disposizioni del 1874, sulla limitazione (salvo qualche eccezione per l'Italia) della fabbricazione dei pezzi di argento di 5 lire, che essendo di valore intrinseco troppo sproporzionatamente inferiore alle monete di oro, loro si sostituirebbero nel mercato. Si convenne ancora una nuova conferenza per il 1876, che diè diffatti luogo all'altra dichiarazione del 3 febbraio di esso anno.

Questa dichiarazione, cui prese parte la Grecia come un quinto membro dell'Unione, confermò il principio del 1874 e del 1875 della limitazione della coniazione dei dischi di 5 lire di argento, anzi ne ristrinse l'ammontare già ammesso da 140 a 120 milioni, ristringendo in conseguenza in proporzione la coniazione delle singole parti; quella dell'Italia a 36 milioni, quella della Francia a 54, del Belgio a 10,800,000, quella della Svizzera a 7,200,000, quella della Grecia 3,600,000.

(1) Journal des Economistes, janvier 1874.

« ZurückWeiter »