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diffusione. Osserviamo soltanto che non solo i singoli Stati han cercato di agevolare fra loro gli scambii delle lettere e delle corrispondenze, ma il mondo contemporaneo è riuscito a unificare in questo le nazioni più civili, come si era fatto a Berna al 9 ottobre 1874 col « Trattato concernente la creazione di una Unione generale delle poste »; e a rendere questa Unione pressochè universale mediante la Convenzione di Parigi del 1° giugno 1878, ed altre che le fanno seguito, e che andranno in vigore al 1° aprile 1879.

Molti degli articoli di questa Convenzione, del protocollo finale e del regolamento che la seguono, sono d'indole tecnica amministrativa, e non potremmo occuparcene; parecchi altri però sono d'indole giuridica, anzi caratteristica del diritto internazionale positivo odierno, e crediamo perciò di discorrerne alquanto.

Prima di tutto fa d'uopo osservare che intervennero a formare e concludere questa Unione i plenipotenziarii dei seguenti corpi politici: Alemagna, Repubblica Argentina, Austria-Ungheria, Belgio, Brasile, Danimarca, Colonie danesi, Egitto, Spagna e Colonie spagnuole, Stati Uniti d'America del Nord, Francia e Colonie francesi, Gran Bretagna e diverse Colonie Inglesi (1), India Britannica, Canadà, Grecia, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Montenegro, Paesi Bassi e Colonie neerlandesi, Però, Persia, Portogallo e Colonie portoghesi, Rumania, Russia, Serbia, Salvador, Svezia, Norvegia, Svizzera, Turchia. Come si vede, vi sono tutti gli Stati d'Europa grandi e piccoli, nessuno eccettuato, e i più notevoli d'America, e anche di Africa e di Asia. Restano soltanto fuori dell'Unione le Colonie inglesi dell'Australia, la Bolivia, e pochi altri Stati. È uno dei pochi esempi coi quali s'iniziano, almeno nell'ordine. economico ed amministrativo, gli Stati Uniti d'Europa e del mondo civile.

Giova ancora osservare che sono considerati come facienti parte dell'Unione, dei corpi politici che non sono considerati come veri soggetti di diritto nel consorzio delle nazioni, sia perchè legati per Unione personale ad altri Stati, come la Norvegia ed il Lussemburgo, sia perchè Stati così detti semi-sovrani, quali l'Egitto, o dipendenze di altri Stati, come il Canadà, le Indie Britanniche e le diverse Colonie inglesi, francesi, spagnuole, neerlandesi, danesi e portoghesi.

Ora questi varii paesi, così diversi di potenza, di grandezza, di ricchezza, di lingue, di costituzioni politiche ed anche di civiltà, e cosi

(1) Nel Protocollo finale (art. IV) si è dichiarato che le Colonie inglesi che prendono parte alla Convenzione, distintamente dall'India britannica e dal Canadà, sono: Ceylan, Straits-Settlements, Laboan, Hong-Kong (il che apre all' Unione la Cina), Maurizio e dipendenze, le Bermude, la Guiana inglese, la Giamaica e la Trinità.

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gelosi della loro indipendenza, han convenuto di formare un'Unione postale universale, un solo territorio postale per lo scambio reciproco delle corrispondenze fra i loro ufficii di posta (art. 1). Principio fecondo, che è la gloria del diritto internazionale odierno, e più, speriamolo, lo sarà ancora nell'avvenire.

Conseguenza di questo principio supremo si è, che i singoli Stati o contraenti assumono l'impegno di rispettare, nei loro atti di legislazione ed amministrazione interna, certi principii comuni sulle poste: quali specialmente la tassa comune di 25 centesimi per ogni lettera affrancata del peso non superiore di 15 grammi, del doppio per le non affrancate, di 10 centesimi per le cartoline postali (art. 5), del diritto fisso di 25 centesimi per le raccomandazioni negli Stati europei (art. 6); il divieto d'imporre tasse supplementari per le rispedizioni postali nell'interno dell'Unione (art. 10); la divisione degli introiti, per cui ogni Stato serba per sè il prodotto dei bolli e delle tasse postali in esso pagate (art. 9). È guarentita la libertà del transito postale in tutto il territorio dell'Unione (art. 4). Codesta Unione postale universale non preclude alle parti di concludere fra loro Unioni più ristrette al fine di migliorare le relazioni postali (art. 15), nè alle differenti amministrazioni gli accordi particolari non contrarii alla Convenzione generale (art. 14).

L'Unione cosi contratta, perchè fosse reale, continua ed efficace, abbisognava di un organo adatto e di una sede fissa. L'Unione di Berna citata vi aveva provvisto istituendo in una sede centrale adatta un organo di essa Unione. L'art. 16 della presente dice: «È mantenuta l'istituzione sotto nome di Ufficio internazionale della Unione postale universale, un ufficio centrale che funziona sotto l'alta sorveglianza dell'amministrazione delle poste svizzere, e di cui le spese sono sostenute da tutte le amministrazioni dell'Unione ». Questo Ufficio resta incaricato di riunire, di coordinare, di pubblicare e di distribuire le informazioni di ogni natura che interessano il servizio internazionale delle poste; di emettere, sulla dimanda delle parti in causa, un avviso sulle questioni litigiose, d'istruire le domande di modificazione degli atti del Congresso, di notificare i cangiamenti adottati, e in generale di procedere agli studii e ai lavori di cui fosse incaricato nell'interesse dell'Unione postale. Inutile il lodare la felicità della scelta di Berna mantenuta a sede di codesto ufficio internazionale; è evidentissimo il pregio incomparabile della Svizzera, per la sua centralità in Europa, e staremmo per dire per la sua neutralità tanto dal lato politico quanto etnografico.

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Adunque l'Unione consiste nella determinazione ed accettazione di alcuni principii comuni, e in un organo centrale d'informazioni, di studio, di concentramento di dati, di scambio di agevolezze.

A rendere più caratteristica la civiltà, diremmo, di codesta istituzione, segue l'art. 17, che ordina la clausola compromissoria nei seguenti termini: << In caso di dissentimento fra due o più membri dell'Unione, relativamente all'interpretazione delia Convenzione, la questione in litigio è regolata mediante un giudizio arbitrale; a questo effetto ognuna delle amministrazioni in causa sceglierà un altro membro dell'Unione che non sia interessato nell'affare. La decisione degli arbitri sarà data a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti, gli arbitri sceglieranno, per decidere la differenza, un'altra amministrazione egualmente disinteressata nel litigio >.

Altre disposizioni provvedono a lasciare aperto l'adito all'entrata nell'Unione di altri paesi non partecipanti alla Convenzione, ai Congressi postali ordinarii ogni cinque anni, agli straordinarii domandati dai due terzi dei contraenti. Sono notevoli in proposito questi principii: Ogni paese, qualunque sia il numero dei suoi delegati e la sua importanza, non ha che un voto; si richiede l'unanimità dei suffragi per modificare gli articoli più importanti (art. 2, 6 e 9) concernenti specialmente le tasse postali e l'attribuzione loro al paese nel quale sono pagate; la necessità dei due terzi dei suffragi per modificare gli altri articoli; la maggioranza assoluta per interpretare le disposizioni della Convenzione, salvo che non si tratti di litigio abbisognante del giudizio arbitrale riferito dall'art. 17. Sono considerati come membri dell'Unione, e quindi obbligati alle spese e intitolati a partecipare e votare nei Congressi, l'India britannica, il Dominion del Canadà, e il complesso delle Colonie francesi, neerlandesi, danesi, spagnuole e portoghesi.

L'Unione è contratta a tempo indeterminato, salvo a ogni membro il diritto di ritirarsene mediante il preavviso di un anno al Governo svizzero. L'entrata in vigore di questa Convenzione generale fa cadere tutti i precedenti trattati ed accordi particolari su oggetti regolati dalla medesima.

Il regolamento per l'esecuzione della Convenzione, e del Protocollo finale che le fa seguito, abbonda naturalmente di particolari tecnici che non ci concernono; tuttavia ha alcuni articoli importantissimi, che crediamo opportuno segnalare. Il iv fissa le tasse postali locali corrispondenti a quelle della Convenzione generale in centesimi di franco, che è considerato come moneta universale o tipo regolatore. Il xvIII fissa l'ammontare delle spese dell'Ufficio internazionale (non oltre 100 mila franchi) e i criterii della loro ripartizione.

I singoli paesi dell'Unione sono divisi in sette classi, ognuna delle quali contribuisce un certo numero di unità: la prima 25, la seconda 20, la terza 15, la quarta 10, la quinta 5, la sesta 3, la settima 1. Appartengono alla prima classe i dieci paesi maggiori dell'Unione: l'Allemagna, l'Austria-Ungheria, gli Stati-Uniti d'America, la Francia, l'India Britannica,

il complesso delle Colonie inglesi meno il Canadà, la Gran Bretagna, l'Italia, la Russia e la Turchia; alla seconda, la Spagna; alla terza, il Belgio, il Brasile, il Canadà, l'Egitto, il Giappone, i Paesi Bassi, la Rumania, la Svezia, le Provincie o Colonie spagnuole d'oltre mare, le Colonie francesi, le Indie Neerlandesi; alla quarta la Danimarca, la Norvegia, il Portogallo, la Svizzera, le Colonie portoghesi; alla quinta l'Argentina, la Grecia, il Messico, il Perù, la Serbia; alla sesta Surinam o Guiana Neerlandese, Curaçao o le Antille Neerlandesi, il Lussemburgo, la Persia, le Colonie danesi, il Salvador; alla settima il Montenegro.

La lingua delle amministrazioni dell'Unione è la francese (art. xxx1). L'art. xxx considera come appartenenti all'Unione, ma assimila sotto l'aspetto postale:

1° L'isola di Helgoland alla Germania;

2o Il principato di Lichtenstein all'Austria;
3o L'Islanda e le Feroë alla Danimarca ;

4o Le Isole Baleari, le Canarie, i possessi spagnuoli delle coste settentrionali dell'Africa, la Repubblica della Valle d'Andorra, e gli stabilimenti postali spagnuoli sulla costa occidentale del Marocco, come rilevanti dall'amministrazione postale spagnuola;

5° Gibilterra e Malta dalla inglese;

6° e 7° Gli uffici postali inglesi di Hong-Kong e della Cina, del Golfo Persico ed altri siti dell'estremo Oriente, come rilevanti dalle Indie Britanniche;

8° San Marino, e gli uffici postali dell'Italia a Tunisi e Tripoli di Barberia, come dipendenti dall'amministrazione postale italiana;

10° Gli uffici postali giapponesi nella Cina e nella Corea;
11° Quelli di Madera e delle Azzorre come Portoghesi ;

12° I Finlandesi come Russi.

53. L'Unione postale universale, di cui finora abbiamo parlato, non concerne gli scambii delle lettere assicurate e dei vaglia postali. Questa materia era regolata, sotto il regime dell'Unione di Berna del 1874, in Italia da parecchie nostre Convenzioni particolari, col Belgio, colla Francia, coll'Austria-Ungheria, ecc. A Parigi invece si sono conclusi, non fra tutti gli Stati dell'Unione postale universale, ma fra parecchi di loro, degli accordi sopra codesti importantissimi servigi.

Quello sulle lettere assicurate del 1° giugno 1878, col regolamento che gli fa seguito, è stato concluso tra l'Alemagna, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca e le Colonie danesi, l'Egitto e le Colonie francesi, l'Italia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo e le Colonie portoghesi, la Rumania, la Russia, la Serbia, la Svezia e la Svizzera.

Esso accordo consiste nell'accettazione di alcuni principii od obblighi

comuni in ordine a codesto servizio, il maximum del valore che si può assicurare per lettera, che non può essere superiore a 5000 franchi, la libertà del transito, le spese, la risponsabilità degli ufficii e le indennità in caso di smarrimento, le tasse relative.

Entrando in vigore questo accordo, scadono tutte le precedenti convenzioni speciali sull'argomento.

L'altro accordo del 4 giugno 1878 per lo scambio dei vaglia postali è stato concluso fra un numero ancor minore di paesi; il che si spiega pienamente, considerando la difficoltà che debbono avere le migliori amministrazioni postali di assumere simili impegni con paesi i quali, o non diano sufficienti guarentigie in un servizio così geloso, o coi quali, per la natura delle rispettive relazioni economiche, i proprii uffici postali abbiano quasi sempre a pagare dei vaglia e quasi mai ad emetterne.

Ad ogni modo, esso accordo è stato concluso tra l'Allemagna, l'AustriaUngheria, il Belgio, la Danimarca, l'Egitto, la Francia e le Colonie francesi, l'Italia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Rumania, la Svezia e la Russia. E consiste del pari in alcuni principii ed obblighi comuni: il maximum di 500 franchi per ogni vaglia; la riserva fra i singoli contraenti di dichiarare i vaglia postali nel proprio territorio trasmissibili per girata; le tasse corrispondenti a codesto servizio; la contabilità fra le singole amministrazioni.

Al suo entrare in vigore al 1° aprile 1879 scadono le Convenzioni speciali precedenti, in argomento, fra l'Italia e gli altri contraenti dell'accordo di Parigi. Restano perciò in vigore le Convenzioni speciali che abbiamo in proposito colla Gran Bretagna e colle Indie Britanniche.

54. Noi abbiamo colla Francia una Convenzione speciale del 18 novembre 1875, per verità pressochè interamente di ordine tecnico, concernente cioè le singole amministrazioni, i loro agenti e il modo come adempiere al servizio loro affidato. Vi è però in essa un articolo molto importante, che sancisce un principio di diritto pubblico gravissimo. Esso è il 14° cosi concepito: « Quando i piroscafi impiegati dall'Amministrazione delle poste d'Italia o dall'Amministrazione delle poste di Francia pel trasporto delle corrispondenze sul Mediterraneo fossero dei bastimenti nazionali, proprietà dello Stato, o dei bastimenti noleggiati o sovvenzionati dallo Stato, essi saranno considerati e ricevuti come bastimenti da guerra nei porti dei due paesi, in cui essi approderanno regolarmente o accidentalmente, e vi godranno degli stessi onori e privilegi. - Questi piroscafi saranno esenti nei detti porti, tanto alla loro entrata quanto alla loro uscita, da ogni diritto di tonnellaggio, di navigazione e di porto, a meno che essi non prendano o non sbarchino delle mercanzie; nel qual caso essi pagheranno questi diritti allo stesso modo dei bastimenti nazionali. Essi non potranno, a nessun titolo, essere stornati dalla loro desti

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