Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

zione o di guerra intestina, i cittadini e sudditi delle parti contraenti avranno diritto nel territorio dell'altra ad essere indennizzati dei danni e pregiudizii che potrebbero ricevere nella loro persona e proprietà dalle autorità costituite del paese, negli stessi termini nei quali alla suddetta riparazione avrebbero diritto i nazionali secondo le leggi che sono o saranno in vigore ». E quello con Costarica aggiunse giustamente (art. IV), quanto a queste indennità competenti in caso di guerra o di rivoluzioni, negli stessi termini dei nazionali « od i cittadini di qualsiasi altra nazione ». Però, e a ragione, si eccettuano dai suddetti diritti quei cittadini o sudditi dei paesi rispettivi che prenderanno parte in tali rivoluzioni o guerre intestine contro le autorità legittime, oppure quelli la cui condotta non fosse pacifica nè conforme alle leggi >.

Spessissimo si regola l'esecuzione delle sentenze pronunciate in uno Stato nell'altro, secondo i principii più liberali. Per quello col Nicaragua (19): Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale, emanate dai tribunali di una delle parti contraenti, e debitamente legalizzate, hanno effetto nell'altro Stato dopo semplice giudizio di delibazione, concernente la competenza dell'autorità giudiziaria, la citazione delle parti, rappresentate o legalmente contumaci, e che non contengano disposizioni contrarie all'ordine o al diritto pubblico dello Stato ».

Lo stesso dispongono quelle col Guatemala, coll'Honduras (20), col Perù (18), ecc. Anche agli atti notarili rogati in uno Stato si riconosce esplicitamente il valore giuridico nell'altro.

Non sempre, ma qualche volta si è riusciti a definire l'aspra questione della nazionalità dei nati in quei paesi dagl'Italiani in essi stabiliti. Quelli col Guatemala e col San Salvatore dispongono (art. 22): « Le parti contraenti, nell'intento di evitare possibili contestazioni e ben determinare la condizione giuridica dei cittadini di uno Stato stabiliti nell'altro, convengono che saranno considerati come cittadini italiani in Guatemala e come cittadini guatemalesi in Italia quelli che, recatisi a dimorare nello Stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese natio».

Quello col Nicaragua (21) dice lo stesso, ma aggiunge: « Convengono inoltre che il figlio nato in Nicaragua da padre italiano sarà reputato cittadino italiano, e reciprocamente il figlio nato in Italia da padre nicaraguense sarà reputato cittadino nicaraguense.

« Ciò non ostante, al raggiungere la maggiore età legale, quale è fissata dalle patrie leggi, sarà libero al figlio stesso di optare, mediante dichiarazione fatta nell'anno al Consolato della nazione cui suo padre appartiene, per la nazionalità del paese dove è nato, e verrà allora considerato come cittadino di questo paese sino dalla nascita, salvi gli effetti degli atti anteriormente compiuti ».

34. Se noi consideriamo in essi trattati ciò che più specialmente si riferisce al commercio ed alla navigazione, in generale se ne proclama la libertà, e si stipula di non concedere dei monopolii, tranne quelli per motivi di finanza, come per il sale e il tabacco.

In generale vi sono sempre aboliti i dazii differenziali. Le esportazioni e le importazioni nella maggior parte dei trattati sono regolate da due stipulazioni: 1o Le merci esportate da un paese nell'altro non soggiaciono a dazii più gravi di quelli cui soggiacerebbero se esportate verso un altro paese; 2° l'esportazione si effettua dai sudditi e dai bastimenti dell'altra parte alle stesse condizioni che dai nazionali. Insomma, in generale stipulano, quanto a dazii, per l'importazione e l'esportazione, il regime della nazione più favorita, e sia che ciò abbia luogo con bastimenti nazionali che con estranei.

Il commercio è anche tutelato colla protezione delle marche di fabbrica (Spagna, x), (Grecia, Iv), (Russia, XI, ecc.); dalla quotizzazione alle borse degli Stati rispettivi dei titoli emessi o guarentiti dai loro Governi (Russia, XII); dall'ammissione delle società anonime a esercitare nel territorio straniero i diritti che godono nel proprio (Grecia, iv).

Si può notare ancora a lode dei presenti trattati che, mentre nei vecchi si tassava anche il transito, e lo si impacciava, oggi talvolta vi si ha qualche restrizione, come colla Danimarca, che proibisce il transito della polvere da guerra e assoggetta ad autorizzazione speciale il transito delle armi da guerra, ma in generale domina il principio della sua assoluta immunità.

Quanto alla navigazione, si stipula generalmente (Nuova Granata, Chili, San Domingo, ecc.) che i bastimenti da guerra possono entrare, stazionare, ripararsi nei porti dell'altro Stato, secondo il principio della nazione più favorita. Quello colle Isole Avaiane va più lungi, e ci par troppo, statuendo che nei porti aperti o da aprirsi ai legni stranieri, i bastimenti militari « andranno soggetti alle stesse regole che sono o saranno imposte, e godranno, ad ogni effetto, dei medesimi diritti, privilegi ed immunità che sono o saranno concessi ai legni da guerra e balenieri avaiani, o a quelli della nazione più favorita » (xi). Quanto ai mercantili, si stipula che i bastimenti dell'altro Stato non paghino tasse maggiori dei nazionali per causa di tonnellaggio, ancoraggio, fanali, pilotaggio, quarantena e simili. La nazionalità dei bastimenti è in generale determinata dalla legge della propria bandiera. Talvolta si specifica (Nuova Granata) sempre che il capitano e due terzi dell'equipaggio sieno sudditi o cit tadini dello Stato di cui si assume la bandiera.

I bastimenti, gli equipaggi, le loro mercanzie non possono essere trattenuti per spedizioni militari od altro pubblico bisogno senza una indennità, previamente convenuta fra le parti interessate (Guatemala,

Nicaragua, Honduras); qualcuno però (Chili, xxvi) ammette codesta indennità nel caso che l'embargo superi sei giorni.

35. A codesti principii generali di libertà e di pareggiamento coi nazionali, oltre a ciò che diremo or ora sul commercio di cabottaggio e sulla pesca, si fanno non poche nè lievi eccezioni.

Per esempio, colla Liberia si è avuto ogni ragione di stipulare, e si capisce bene, il divieto della Tratta con questo articolo: « La traite des Noirs est rigoureusement défendue; les navires des deux Etats qui se livreront à cet infâme trafique seront jugés et punis d'après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs » (VIII). Ma si è stipulata ancora la libertà di restringere il commercio estero a determinati punti, purchè ciò sia per tutte le nazioni (II).

Il trattato col Messico (art. 6) non concede la parità coi nazionali, ma soltanto i privilegi della nazione più favorita, e quanto ai dazii di commercio, purchè altri Stati non li abbiano ottenuti « in virtù di compensi o concessioni speciali ». L'Uruguay fa bensì pagare alle mercanzie gli stessi diritti di quelle che venissero introdotte da legni nazionali (vi), e ciò tanto nella navigazione diretta che nella indiretta (vi); ma apre al commercio degl'Italiani i porti permessi o da permettere agli stranieri (1), e concede, non già il regime dei nazionali, ma quello della nazione più favorita in ciò che concerne i diritti di ancoraggio, tonnellaggio, scaricamento, pilotaggio, faro, quarantena (v).

La Russia ci ammette nei porti e nelle riviere aperte agli stranieri, ed eccettua dalla reciprocità e dalla parificazione coi nazionali (2° articolo separato) la Finlandia, le cui leggi limitano il commercio estero ad alcune città e a quello all'ingrosso; le franchigie che godono in Russia i bastimenti russi nuovi nei primi tre anni della costruzione; i privilegi degli abitanti della costa di Arcangelo, ed altri di alcune compagnie russo-americane, inglesi e neerlandesi determinate.

Quello colla Svezia e Norvegia, confermando il divieto dei dazii differenziali sui prodotti importati da qualsiasi paese, dichiara espressamente (art. 1) che « questa stipulazione non si estenderà alla nazionalizzazione reciproca dei bastimenti costruiti in uno dei paesi rispettivi e acquistati dai sudditi dell'altro, e non recherà alcun pregiudizio alle leggi che regolano questa materia negli Stati delle Alte Parti contraenti ».

Il trattato coi Paesi Bassi concede la parità coi nazionali <«< in ciò che concerne l'esercizio del commercio, dell'industria e delle professioni, il pagamento delle imposte, l'esercizio dei culti, il diritto di acquistare e di disporre di ogni proprietà mobiliare e immobiliare, per compra, vendita, donazione, scambio, testamento e successione ab intestato » (art. 1); concede il trattamento della nazione più favorita in ogni altro. rapporto, segnatamente quanto a dazii d'importazione, al transito e alle

esportazioni (art. 1); dispone ancora che « il trattamento riservato alla bandiera nazionale, per tutto ciò che concerne i bastimenti e il loro carico, sarà reciprocamente guarentito en tous points e in ogni circostanza ai bastimenti delle due Alte contraenti, sia nel regno dei Paesi Bassi e sue Colonie, sia nel regno d'Italia» (1). Però nell'art. Iv si aggiunge che questi vantaggi nelle Colonie neerlandesi « non sono applicabili ai sudditi, ai prodotti, alle mercanzie ed alla bandiera del Regno d'Italia, se non in quanto essi vantaggi sono o saranno accordati nelle Colonie neerlandesi a qualche nazione straniera che non sia asiatica dell'Arcipelago orientale ». La Spagna, anche in quelle parti in cui accorda la parità coi nazionali, aggiunge: «Le stipulazioni del presente trattato non si applicano alle provincie spagnuole di oltremare »; ivi gl'Italiani non godono che i privilegi della nazione più favorita.

Spesso, e bene a ragione, si stipula espressamente (Nuova Granata, Chili, San Domingo, Liberia, ecc.) che gli agenti diplomatici, i cittadini d'ogni classe, i bastimenti e le mercanzie dell'uno dei due Stati godranno di pien diritto, nel territorio dell'altro, dei privilegi, delle franchigie ed immunità concedute o da concedersi alla nazione più favorita, e questo gratuitamente se la concessione sarà gratuita, e con un compenso identico od altro equivalente se la concessione fosse condizionale. Nell'articolo addizionale a quello colle Isole Avaiane si stipula : « Qualunque privilegio, immunità, favore o diminuzione di diritti per il commercio e la navigazione sarà conceduto da uno dei due Stati ad altre Potenze, sarà immediatamente e di pieno diritto applicato all'altra Parte contraente senza verun compenso » (articolo addizionale).

Codesta clausola della estensione dei privilegi della nazione più favorita elimina bensì i dazii differenziali, ma, oltre le limitazioni citate, spesso è contraddetta dalle eccezioni di favore ad alcuni paesi, o perchè contigui, o perchè della stessa razza, o per qualsiasi altro motivo.

Così in quello colla Russia si legge (art. xx11): « In tutto ciò che concerne il commercio e la navigazione, le due Alte Parti contraenti si promettono scambievolmente di non accordare alcun favore, privilegio o immunità a un altro Stato che non sia ancora e all'istante esteso ai loro sudditi rispettivi, gratuitamente se la concessione in favore dell'altro Stato è gratuita, o mediante lo stesso compenso o un equivalente stabilito di comune accordo se la concessione è stata condizionale ».

Però in alcuni articoli separati si aggiunge che sono eccettuate dall'applicazione di questo principio le concessioni speciali alla Svezia e Norvegia, in considerazione dei vantaggi equivalenti accordati alla Finlandia. Del pari l'Uruguay eccettua le concessioni allo Zollverein (xv), il Portogallo il regime di favore al Brasile (art. 2).

36. Le maggiori restrizioni concernono il cabottaggio e la pesca, talvolta

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

anche la navigazione di scalo. « Lo scalo, come si esprime il Luzzatti (1), si opera da un legno che viene carico dall'estero, e smaltisce la merce in più parti dello stesso Stato. All'incontro, il cabottaggio è lo smaltimento della merce caricata nello Stato in più porti dello stesso Stato ». Il Governo in Piemonte, sotto Cavour, con legge del 9 aprile 1855 si aveva fatto autorizzare a concedere il cabottaggio a tutti gli Stati che accettassero la reciprocità, ma non si è riuscito che con alcuni.

Il Messico è più restrittivo in tutto, perocchè riserva la navigazione non solo di cabottaggio ma anche di scalo ai bastimenti nazionali, salve le eccezioni per permissione di leggi locali; limita perfino la libertà di approdare e scaricare ai bastimenti che fanno la navigazione diretta dai due Stati contraenti o dai paesi esteri, e ai porti in cui il Governo permette il commercio estero (art. 2). Costarica (x) e le Isole Avaiane (XVI) ci concedono espressamente lo scalo, ma per il cabottaggio si rimettono al regime della nazione più favorita.

In generale vietano il cabottaggio, ma stipulano espressamente la libertà del commercio di scalo, alla pari dei nazionali, e senza pagare diritti maggiori: la Nuova Granata (art. 2), San Domingo (1x), il Chili (1x), la Venezuela (xi e x), l'Uruguay (1x), la Spagna (x), il Portogallo (21 e 24), la Russia (xe xiv) che concede la libertà del commercio di scalo anche colla Finlandia (x1x). Noi abbiamo concesso ai vapori francesi la libera navigazione di scalo e di cabottaggio per tutte le nostre coste; ma la Francia non la concede ai nostri se non per le sue coste del Mediterraneo e coll'Algeria (x1). Gli Stati Uniti concedono bensi la libera navigazione di scalo, ma considerano come cabottaggio (vietato s'intende) nientemeno che il commercio fra le coste dell'Oceano Atlantico ed il Pacifico. Il Perù rimette il regime del cabottaggio a convenzioni speciali, ma accorda delle licenze individuali.

Altri trattati però sono informati a principii più liberali, ed aprono i loro porti alle nostre navi, non solo per la navigazione indiretta e per quella di scalo, ma anche per il cabottaggio. La Danimarca ammette al commercio di cabottaggio, alla pari dei nazionali, soltanto i bastimenti superiori alle trenta tonnellate (art. VIII); ma estende la concessione all'Islanda, alle isole Feroë, e alle colonie danesi nelle Antille (x). L'Inghilterra concede il cabottaggio nei suoi dominii metropolitani; lo subordina nelle sue colonie, il che per verità ci sembra ben giusto, alla domanda dei Governi locali a quello della Regina, come è accaduto di fatto col Canadà. La Svezia e la Norvegia (1) hanno accettato con noi la libera navigazione delle coste, alla pari dei legni nazionali, e la estendono anche

(1) Op. cit., p. 176.

« ZurückWeiter »