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cede l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, il Governo richiesto si riserva di accogliere, o no, la domanda, prendendo in considerazione i Trattati vigenti con altri Stati.

In caso di concorso di domande di estradizione, fatte dallo Stato ove avvenne il reato, e da quello in danno di cui fu commesso, il Governo richiesto si riserva di valutare le circostanze del reato, e quindi preferire l'una all'altra domanda.

Art. 15. Il Governo che, giusta i precedenti articoli, sarà richiesto della consegna di un qualche condannato o delinquente, non potrà fargli grazia, nè concedergli salvocondotto o impunità, eccettuati quei salvocondotti che si concedono per la prova di altri delitti, secondo le regole e pratiche criminali.

I detti salvocondotti, e quelli che fossero per altri fini conceduti, rimangono di nessun valore quando gl'inquisiti o condannati vengono dall'altro Governo reclamati.

Art. 16. Saranno pure consegnati il danaro e tutti gli oggetti che si troveranno presso i delinquenti, o che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso; come pure le copie degli atti che sieno stati compilati prima della consegna dei delinquenti, corrispondendo per questi il solo costo della scrittura.

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Art. 17. Ritrovandosi presso i delinquenti oggetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto, dovranno esser loro restituiti senza veruna spesa, dopo averne giustificata la proprietà, e quando non saranno più necessarii alla prova del reato.

Art. 18. Non sarà accordata l'estradizione se, incominciato il procedimento, o dopo la condanna, il delinquente abbia prescritto l'azione penale o la pena, secondo la legislazione dello Stato richiesto.

Art. 19. Le autorità giudiziarie dei due Stati sono obbligate a prestarsi scambievolmente per l'esecuzione di rogatorie in materia penale, giusta l'articolo 6, §§ 1 e 2.

Art. 20. Saranno a carico dello Stato richiedente tutte le spese che occorreranno nel territorio dello Stato richiesto per mantenimento e trasporto di delinquenti, di danaro od altri oggetti, e per gli atti eseguiti in forza dell'articolo 19.

Art. 21. I due Governi si obbligano di comunicarsi reciprocamente e senza spesa le sentenze di condanna per crimini o delitti di ogni natura, pronunciate dalle autorità giudiziarie rispettive contro i cittadini dell'altro Stato.

La comunicazione sarà fatta direttamente tra le dette autorità giudiziarie dei due Stati, inviando una copia della sentenza di condanna, divenuta irrevocabile.

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Art. 22. Tutti i militi, si di fanteria che di cavalleria, artiglieria, treno e di qualunque altro corpo delle truppe, sì di terra che di mare, di Sua Maestà Italiana, e così pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di San Marino, i quali, disertando dal servizio del Governo cui appartengono, si rifugiassero negli Stati dell'altro, dovranno essere immediatamente arrestati, anche senza speciale richiesta, e restituiti con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa che avranno seco loro esportato nella diserzione.

Art. 23. Non avrà luogo peraltro la consegna di quei disertori che fossero cittadini attivi dello Stato in cui si sono rifugiati.

Art. 24. Tutte le autorità civili e militari dei due Governi saranno tenute d'invigilare attentamente sui disertori dell'altro Stato, che s'introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggiore celerità gli opportuni concerti a questo fine, e specialmente acciocchè i militari non muniti di passaporto o foglio di via in regola non trovino asilo negli Stati dell'altra Parte contraente, e siano immediatamente arrestati.

Art. 25. Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corrisposto secondo i regolamenti che sono in vigore nei rispettivi dominii.

Art. 26. Ogni individuo di un Governo che indurrà in qualunque modo un soldato dell'altro a disertare, sarà punito colle pene stabilite dal Codice penale militare del Regno d'Italia, al quale la Repubblica si dichiara disposta a conformare la sua legislazione nel senso di non sancire pene inferiori.

Questa disposizione si applica anche a coloro che daranno scientemente ricetto a un disertore.

Art. 27. Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato vestiarii, cavalli e qualunque altra parte del loro equipaggio.

Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituiti al Corpo cui apparterrà il disertore.

Art. 28. Tutte le disposizioni relative ai disertori sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare, ed a quelli che in qualunque modo sono costretti di prestare allo Stato un servizio personale, i quali, per sottrarvisi, si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli dell'altra Parte

contraente.

Art. 29. Ciascuno dei Governi contraenti provvederà, a condizione di reciprocità, affinchè i sudditi indigenti dell'uno dei due Stati che fossero colpiti sul territorio dell'altro da una malattia qualunque, e che avessero per conseguenza bisogno di assistenza e di trattamento, sieno curati negli ospedali rispettivi nello stesso modo dei nazionali indigenti, fino al momento in cui potranno rientrare nel loro paese senza pericolo per la loro salute o per quella degli altri.

Il rimborso delle spese occorse pel mantenimento, il trattamento o la sepoltura di un indigente non sarà esigibile nè dal Governo, nè dal Comune, nè da altra Cassa qualunque del paese a cui esso appartiene.

I Governi contraenti si riserbano tuttavia il diritto di reclamare il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui l'individuo stesso assistito, oppure le persone, segnatamente i parenti, che gli debbono gli alimenti, fossero in grado di soddisfare le spese fatte per lui dall'ospizio che l'ha raccolto. I due Governi contraenti si obbligano reciprocamente a rendere in tal caso eseguibile la domanda di rimborso con tutti i mezzi che sono in loro potere, e secondo le norme che sono in vigore negli Stati rispettivi.

Art. 30. I beni di mano-morta, cioè Istituti religiosi, Parrocchie, Confraternite, Congregazioni e Corporazioni, s'intendono appartenere a quello dei due Stati nel quale essi Istituti e Congregazioni si trovano eretti.

Art. 31. S'intenderà cessato l'obbligo del passaporto per i cittadini che viaggiano dall'uno nell'altro Stato.

Art. 32. I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci di uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro, salvi soltanto i generi di privativa dei due Governi, e quelli la di cui produzione o fabbricazione sia attualmente, o sia per essere in uno dei due Stati sottoposta

a tassa.

Questi generi, venendo introdotti in quello dei due Stati dove siano soggetti a tassa, saranno considerati di contrabbando.

Art. 33.

Le monete coniate e da coniarsi dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso-nel Regno d'Italia, purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle regie.

Art. 34. Invece del diritto del libero transito spettante alla Repubblica di San Marino per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di abbuonare alla Repubblica di San Marino una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno, e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino, il qual numero s'intenderà fissato, per gli effetti del presente atto, a novemila anime.

La detta quota sarà pagata al Tesoriere od altro Delegato speciale della Repubblica nella città di Rimini.

Art. 35. La Repubblica, aderendo pienamente ai principii del Regno d'Italia rispetto alla proprietà letteraria, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni riproduzione delle opere dell'ingegno o dell'arte, pubblicate in esso Regno.

Art. 36. La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco.

Art. 37. Il Governo di Sua Maestà somministrerà alla Repubblica, al prezzo di costo, annualmente, nella città di Rimini, settantotto mila chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi settemila di tabacco estero di ogni qualità, sia sciolto, sia sotto forma di corda, di bastoni e di sigari. Il prezzo di costo sarà determinato ogni anno sulla base di quello che risulterà pagato nell'anno precedente.

Quando per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel territorio della Repubblica occorresse maggiore quantità di sale, il Governo regio si obbliga di rilasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture nazionali. Si obbliga pure di rilasciare a prezzo di favore il sale pastorizio.

Art. 38. La Repubblica di San Marino, avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l'amicizia protettrice di Sua Maestà il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza, dichiara che non accetterà quella di un'altra Potenza qualunque. Art. 39. I presenti capi d'accordo avranno vigore per dieci anni a far capo dalla data dello scambio delle ratificazioni, e s'intenderanno rinnuovati di anno in anno, se non sono denunciati da una delle Parti contraenti sei mesi prima della scadenza.

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Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma nel termine di giorni trenta dalla data della presente Convenzione.

In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi hanno sottoscritto la presente, e vi hanno apposto il rispettivo loro sigillo.

Roma, addi ventisette marzo mille ottocento settantadue.

VISCONTI-VENOSTA.

(Ratificata da S. M.: Roma, 21 aprile 1872.

ficazioni: Roma, 24 aprile 1872).

P. O. VIGLIANI. Scambio delle rati

II.

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino (Firenze, 2 marzo 1877).

Il Governo di S. M. il Re d'Italia ed il Governo della Repubblica di San Marino volendo in alcune parti modificare la Convenzione postale conchiusa fra i due Stati il dì 7 febbraio 1865 in Torino, hanno nominato. a questo fine per loro plenipotenziarii: . . .

I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti negli articoli seguenti:

Art. 1. - Fra i due Stati continuerà ad aver luogo un cambio rego

lare e quotidiano di corrispondenze in pieghi chiusi per mezzo degli ufficii di Rimini e di San Marino.

-

Art. 2. La spesa del trasporto dei pieghi postali da Rimini a San Marino e da San Marino a Rimini sarà sostenuta dalla Repubblica di San Marino.

Art. 3. Le tasse delle corrispondenze cambiate fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino saranno quelle stesse fissate dalla tariffa postale interna del Regno d'Italia.

Art. 4. Le Amministrazioni postali Italiana e Sanmarinese riterranno ciascuna per sè e per intero le tasse riscosse dai rispettivi loro ufficii sulle anzidette corrispondenze.

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Art. 5. Le tasse da riscuotersi dall'uffizio di San Marino per la francatura delle corrispondenze destinate a paesi esteri al di là del Regno d'Italia, e le tasse dal medesimo ufficio riscosse per le corrispondenze non franche originarie dei paesi esteri e dirette a San Marino, saranno quelle stesse che sono e che potranno in seguito essere determinate dalle tariffe in vigore nel Regno d'Italia per le corrispondenze da e per l'estero.

Art. 6. L'Amministrazione delle poste di San Marino riterrà a suo profitto tutto il montare delle tasse riscosse dai suoi ufficii sulle corrispondenze menzionate nel precedente articolo 5.

Art. 7. — La Repubblica di San Marino non potrà sotto qualsiasi pretesto imporre alcuna sopratassa sulle corrispondenze regolarmente francate e che saranno rimesse come tali all'ufficio di San Marino dall'ufficio di Rimini.

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Art. 8. La francatura delle corrispondenze del Regno d'Italia per la Repubblica di San Marino, e la francatura delle corrispondenze della Repubblica di San Marino per il Regno d'Italia e per paesi esteri dovrà sempre essere rappresentata dai francobolli in uso nel rispettivo Stato. Art. 9. La corrispondenza ufficiale relativa al servizio postale fra i due Stati avrà corso in franchigia.

Art. 10. Gli abitanti del Regno d'Italia e gli abitanti della Repubblica di San Marino potranno trasmettersi, mediante vaglia postali, delle somme di danaro estensibili fino a lire 1000 per ciascun vaglia.

Per gli effetti di questo cambio l'ufficio postale di San Marino è pareggiato agli ufficii dei capiluogo delle provincie del Regno d'Italia.

Art. 11. — Per l'emissione ed il pagamento dei vaglia postali l'ufficio di San Marino si uniformerà alla tariffa ed ai regolamenti in vigore nel Regno d'Italia per il servizio dei vaglia postali e relativa responsabilità.

Art. 12. L'Amministrazione Italiana e l'Amministrazione Sanmarinese riterranno ciascuna a proprio esclusivo profitto le tasse dei vaglia emessi dai rispettivi ufficii.

Art. 13. Con regolamento speciale le due Amministrazioni postali

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