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A SON EXCELLENCE Mr LE GÉNÉRAL LA MARMORA, PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES DE S. M. LE ROI D'ITALIE.

Turin, le 2 janvier 1865.

Le Conseil Fédéral me charge par sa lettre du 23 décembre écoulé, de notifier à V. E. qu'il a accordé le jour même sa ratification aux protocoles du 8 juin, des 1er et 25 octobre derniers, rédigés d'accord entre Monsieur le Commandeur Robecchi, Econome des bénéfices vacants en Lombardie, Délégué du Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie, et le soussigné, Délégué du Conseil Fédéral Suisse, ayant trait à la liquidation de l'administration des biens de la Mense épiscopale de Côme et de Milan par le Gouvernement Tessinois, et aux autres clauses d'exécution de la Convention du 30 novembre 1862 touchant la séparation de ces biens.

En m'acquittant de cette agréable mission, j'ai l'honneur, etc. etc. Signé J. B. PIODA.

X. Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio federale della Confederazione Svizzera concernente le rendite ed i beni del Capitolo vescovile di Como (Firenze, 20 novembre 1877).

Le rendite e i beni indicati nell'annesso prospetto corrispondenti al capitale di italiane L. 37,502,57, non che tutti i beni di qualsivoglia natura posseduti dal Capitolo vescovile nel Cantone Ticino si riterranno di esclusiva ed assoluta proprietà della Parte Svizzera ed a sua libera e piena disposizione; dall'altro canto tutte le rendite e tutti i beni di qualsivoglia natura posseduti fuori del Canton Ticino dal Capitolo di Como resteranno di esclusiva sua proprietà e parimenti a piena e libera sua disposizione.

2o Il Governo Svizzero si obbliga a sborsare al Governo Italiano, subito dopo che la presente Convenzione sarà accettata dalle due Parti, la somma di ital. L. 18,751,28, corrispondenti alla giusta metà del capitale sopra indicato.

3o In compenso degli interessi ai quali avrebbero diritto gli attuali investiti dei singoli benefizii canonicali durante il loro possesso sulla metà ceduta al Governo Ticinese, questi sborserà la somma di L. 3000 per una volta tanto.

4o La definizione della vertenza relativa alla pretesa della Parte Svizzera a ciò che in una corrispondente somma in danaro sia convertita la compartecipazione svizzera ai posti gratuiti nel collegio Gallio, ai posti pure gratuiti nell'Istituto dei sordo-muti di campagna in Milano, ed alle pensioni destinate a sacerdoti impotenti dal fu Maggior Birago, accennata

in secondo luogo nell'art. 10 della Convenzione 30 novembre 1862, è rimandata all'epoca in cui la questione diocesana nel Cantone Ticino verrà regolata nei rapporti ecclesiastici.

5o Frattanto, e sino all'epoca suindicata, nulla sarà innovato per ciò che concerne i posti o le pensioni sopraddette che fossero già devolute o fossero per devolversi a favore d'individui svizzeri, a termini dei rispettivi atti di fondazione e di quanto fu sinora praticato.

Questo modus vivendi non potrà essere invocato a pregiudizio dei diritti di alcuna delle Parti.

Firenze, addi 20 novembre 1867.

Firmati: GIUSEPPE ROBECCHI, Inv. dal Gov. Ita

liano G. B. PIODA, Inv. str. e Min. plen. della Confed. Svizzera, delegato ad hoc).

(Ratificata dal Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri; Firenze, 14 febbraio 1868 Scambio delle ratifiche; Firenze, 17 febbraio 1868).

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SEZIONE IV.

REGNO D'ITALIA E REPUBBLICA DI SAN MARINO.

1. Convenzione di buon vicinato fra l'Italia e la Repubblica di San Marino (Roma 27 marzo 1872).

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino avendo riconosciuto la reciproca convenienza di introdurre alcune modificazioni nella Convenzione tra loro stipulata il 22 marzo 1862, e ora prossima a scadere, al fine di viemmeglio consolidare le relazioni di buon vicinato e di amicizia, e di rimuovere ogni cagione di reclamo fra i due Governi, hanno a tale effetto nominato appositi Plenipotenziarii (seguono i loro nomi e titoli).

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni:

Art. 1. Le sentenze delle autorità giudiziarie del Regno d'Italia in materia civile e commerciale, passate in giudicato, avranno esecuzione nella Repubblica di San Marino, e quelle delle autorità giudiziarie della Repubblica avranno esecuzione nel Regno, secondo le norme di procedura stabilite dalla rispettiva legislazione.

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Art. 2. Gli atti pubblici fatti nel Regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica, e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nel Regno, in conformità dell'art. 1.

Art. 3. Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziarii, fatte nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi, saranno ese. guite nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo, a semplice richiesta della parte interessata.

Art. 4. Gli atti di morte dei cittadini di uno dei due Stati, morti nel territorio dell'altro, saranno spediti senza spesa, debitamente autenticati, alle autorità competenti dello Stato d'origine.

Saranno pure spediti senza spesa gli atti di nascita e di matrimonio richiesti dall'autorità competente.

I privati però, che facciano richiesta di atti di stato civile, dovranno sopportarne la spesa.

Art. 5. I cittadini italiani nella Repubblica, e i cittadini sanmarinesi nel Regno godranno reciprocamente del benefizio dell'assistenza giudiziaria come i nazionali, purchè si uniformino alla legge vigente nel luogo ove l'assistenza è domandata.

In tutti i casi il certificato d'indigenza dev'essere rilasciato, a chi domanda l'assistenza, dall'autorità della sua residenza abituale, debitamente legalizzato dall'autorità competente. Potranno anche essere chieste informazioni alle autorità dello Stato a cui appartiene chi ha fatto la domanda.

I cittadini italiani nella Repubblica, e i cittadini sanmarinesi nel Regno, ammessi al benefizio dell'assistenza giudiziaria, sono dispensati di pieno diritto da ogni cauzione o deposito che, sotto qualunque denominazione, possa essere richiesto dagli stranieri che piatiscono contro i nazionali, secondo la legislazione del luogo ove l'azione sarà introdotta. Ar. 6. Le autorità giudiziarie del Regno e quelle della Repubblica corrisponderanno direttamente fra loro per tutto ciò che si riferisce alle rogatorie in materia civile e commerciale, riguardanti citazioni, notificazioni o consegne di atti, giuramenti, interrogatorii, dichiarazioni, esami di testimoni, perizie ed altri atti d'istruzione, o riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei giudicati di cui nell'art. 1, ovvero le garanzie provvisorie.

L'autorità del luogo in cui si deve eseguire la rogatoria provvederà all'esecuzione, e trasmetterà gli atti relativi a quella da cui le pervenne la richiesta.

Le spese occorrenti per la esecuzione delle rogatorie sono a carico dello Stato richiedente; quelle riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei suddetti giudicati sono a carico delle parti interessate.

Art. 7. Il Governo Italiano e quello della Repubblica si obbligano di ricercare, catturare e consegnarsi i delinquenti condannati o imputati dalle rispettive autorità giudiziarie di uno dei seguenti crimini o delitti consumati o tentati:

1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio volontario ;

2. Percosse e ferite volontarie che hanno prodotto la morte, o una malattia, o un'incapacità al lavoro per oltre trenta giorni; ovvero che abbiano prodotto la mutilazione, amputazione o privazione dell'uso di un membro o di un organo, od altra infermità permanente;

3. Ferite e percosse contro pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, ribellione;

4. Bigamia, ratto, stupro violento; prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di altri incaricati della loro sorveglianza; attentato al pudore con o senza violenza ;

5. Aborto, rapimento, esposizione, occultamento o soppressione d'infante; sostituzione d'infante ad un altro, o supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

6. Incendio volontario;

7. Guasto o distruzione volontaria di una strada ferrata o di apparecchi telegrafici, ed ogni fatto volontario da cui è derivata o poteva derivare una lesione corporale ai viaggiatori od agli impiegati di una strada ferrata;

8. Ogni distruzione, guasto o deterioramento volontario della proprietà mobile o immobile, che superi il valore di lire duecento;

9. Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina; furto qualificato ed ogni altro furto superiore alla somma di lire duecento; 10. Sequestro o illegale detenzione di persona;

11. Minacce di offese alle persone o di danno alle proprietà fatte con armi, ovvero con intimazione di dare o di depositare in un designato luogo una somma, o di adempiere altra condizione;

12. Contraffazione o alterazione di moneta o di carta monetata; introduzione e smercio fraudolento di monete false o falsificate, come pure di carta monetata falsa o falsificata;

13. Contraffazione di rendita ed obbligazioni dello Stato, di biglietti di banca, o di ogni altro effetto pubblico equivalente a moneta; introduzione ed uso di questi titoli contraffatti;

14. Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato o delle amministrazioni pubbliche, ovvero autorizzate dai Governi rispettivi, ed uso di questi oggetti contraffatti;

15. Falso in iscrittura pubblica o autentica, privata, di commercio

o di banca, ed uso di dette scritture false o falsificate;

16. Falsa testimonianza, falsa perizia, subornazione di testimoni,

di periti o d'interpreti; calunnia; falsa denunzia;

17. Sottrazioni commesse da ufficiali o depositarii pubblici; corruzione o concussione;

18. Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

19. Baratteria;

20. Abuso di confidenza; appropriazione indebita; truffa e frode. Per queste infrazioni la estradizione sarà accordata se il valore del danno superi le lire duecento.

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Art. 8. La domanda di estradizione sarà fatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, un mandato di cattura od ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati, o in originale, o in copia autentica, dall'autorità giudiziaria competente del paese che domanda la estradizione. In pari tempo si faranno conoscere i contrassegni personali del delinquente domandato, se sarà possibile, e ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

Art. 9. Nei casi urgenti, e specialmente quando vi sia pericolo di fuga, tanto l'autorità giudiziaria, quanto l'autorità politica dei luoghi limitrofi, sono autorizzate a domandare l'arresto del condannato o imputato, salvo di presentare nel più breve tempo possibile il documento, giusta il precedente articolo.

Art. 10.

Sono eccettuati dall'estradizione i cittadini attivi, e i cittadini che da un decennio sono domiciliati nello Stato a cui si fa la domanda. La naturalizzazione posteriore al commesso reato non impedirà la estradizione del delinquente.

Art. 11.

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Art. 12. Se il delinquente sia cittadino dello Stato dove si è rifugiato, sarà quivi sottoposto a giudizio, secondo la legislazione ivi imperante, a richiesta dell'autorità giudiziaria o del Governo nel cui territorio commise il reato. A tale effetto saranno comunicati dalla Parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e, se il delinquente sia stato condannato, la copia della sentenza.

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Art. 13. Se per un processo, compilato in uno dei due Stati contraenti, fosse necessario di confrontare l'imputato con delinquenti detenuti nell'altro Stato, oppure ottenere prove e documenti giudiziarii da questo posseduti, ne sarà chiesta la consegna. Compito l'oggetto pel quale la consegna ebbe luogo, saranno restituiti l'imputato e i documenti consegnati. Lo stesso avverrà nel caso in cui in un reato avranno avuto parte cittadini dei due Stati, i quali sieno poi ritornati nel rispettivo territorio. Art. 14. Se una delle Parti contraenti richiederà all'altra la consegna di un delinquente, non suo cittadino, nè domiciliato, che abbia commesso il reato nel territorio di un terzo Stato, e contro del quale pro

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