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verbali di confinazione e revisione della frontiera, nelle varie epoche compilati, serviranno, quando insorga dubbio su qualche tratto del confine, quali elementi per risolverlo.

III. Nei corsi d'acqua di confine, il thalveg formerà la separazione di Stato, a meno che sia altrimenti specificato da precedenti determinazioni governative, o che la pratica contraria trovisi nel fatto applicata.

IV. Nei punti dove strade pubbliche, si nazionali come provinciali e comunali, segnano per un qualche tratto il confine, l'asse della via formerà la separazione di Stato, qualunque possa d'altronde essere la posizione dei termini confinarii sui cigli.

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Codeste strade dovranno considerarsi come di uso promiscuo, ed il transito vi sarà ugualmente libero agli abitanti di ambidue gli Stati, coll'osservanza delle discipline da stabilirsi di concerto nei riguardi doganali. V. Le agevolezze e le prescrizioni convenute nel secondo capoverso dell'articolo precedente a riguardo delle strade di confine saranno anche applicabili al tratto della strada lungo il torrente ludrio tra l'abitato di Prepotto e quello di Melina, non che alla comunicazione lungo il torrente Pontebbana.

VI. Lungo i corsi d'acqua di confine non sarà lecito ad alcuna delle Parti di erigere o di permettere che siano eretti manufatti per regolarne il corso o per uso di navigazione, di fluttuazione di legnami e simili, nè di recare mutamento ai sussistenti destinati a tali scopi, senza l'adesione dell'altra Parte contraente.

Codesta adesione si riterrà in ogni caso come accordata quando, nel termine di sei settimane decorrenti dal giorno in cui i progetti ed i disegni delle opere saranno da una delle Parti stati comunicati all'altra, questa non abbia fatto alcun riscontro.

VII. Le due Parti contraenti si riservano di stabilire ulteriori accordi per regolare la fluttuazione dei legnami nei corsi d'acqua di confine che sono usufruiti ad un tale scopo.

VIII. Lungo il tratto di confine corrispondente alla linea segnata come provvisoria della Commissione mista italiano-illirica, e descritta nel processo verbale aperto il 3 giugno 1841 e chiuso il 12 luglio dello stesso anno, sarà mantenuta la condizione da questa posta, che il confine territoriale, ora di Stato, debba essere rispettato come limite della proprietà privata o del possesso fra i rispettivi comuni, salve le decisioni dei tribunali e gli speciali accordi che intervenissero fra le Parti.

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IX. La Commissione ha riconosciuta l'esistenza dei seguenti ponti sulle acque di confine:

Un ponte di muratura attraverso al torrente Cesilla, sulla strada che da Lamon tende a Primiero ;

Un ponte a spalle di pietra e palco di legname attraverso al torrente

Pontebbana, sulla strada che da Udine tende a Tarvis pel Canale del Ferro; Un ponte pure a spalle di pietra e palco di legname attraverso al torrente Iudrio presso Brazzano, sulla strada che da Cividale per Cormons mette a Gorizia;

Finalmente un ponte a palco di legname attraverso al Canale del Taglio, sulla strada che da San Giorgio di Nogaro va al confine verso Cervignano.

Essendo stato stabilito che la linea della frontiera divida nel mezzo i detti ponti, ciascuna Parte provvederà al mantenimento in istato di servizio della porzione che rimane sul proprio territorio, secondo le norme che in ciascun paese regolano una tale materia, e salvi gli speciali accordi intesi alla maggior facilità dell'eseguimento dei lavori.

X. Occorrendo in taluna località una parziale rinnovazione dei termini e segnali di confinazione, o qualche lavoro di manutenzione attorno ai medesimi, le autorità di confine, cui ne è affidata la custodia, dovranno, dietro invito di una delle due Parti, accordarsi per una visita locale allo scopo di determinare di concerto la natura dei lavori da farsi, e qnale delle due Parti abbia, tenuto conto delle maggiori facilità di eseguimento, ad assumersene l'incarico. Le spese relative saranno sopportate per metà dai due Stati.

Le aste ed altri segnali destinati a provvedere esclusivamente ad occorrenze del servizio doganale, non avendo qualità di termini di Stato, non sono comprese nella convenzione specificafa col presente articolo.

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XI. Le spese che direttamente s'attengono ai lavori di confinazione fatti eseguire dalla Commissione, sia per l'apposizione di nuovi termini e segnali, sia per il ripristinamento degli esistenti, saranno sopportate per giusta metà dei due Stati, secondo la liquidazione che ne venne fatta dai commissarii delegati alle operazioni cui i lavori stessi si riferiscono.

XII. Il presente Atto finale, che riassume i lavori dalla Commissione eseguiti per la ricognizione e l'accertamento della frontiera, e contiene la soluzione dei quesiti e delle differenze di cui ebbe ad occuparsi, è steso, coi disegni e documenti che l'accompagnano, per doppio originale e firmato da tutti i membri che la compongono.

XIII.

Il presente Atto finale non avrà validità se non dopo le ratifiche dei due Sovrani.

Queste saranno scambiate a Firenze nel termine di cinque settimane decorrenti dalla data della presente Convenzione.

Fatto e chiuso a Venezia il ventidue dicembre mille ottocento sessantaC. ROBILANT. A. Mazza. A. DE CHARBONNEAU.

setle.

J. KIRCHSBERG. KOPFINGER. KORWIN.

(Ratificato da S. M.; Firenze, 12 gennaio 1868. - Scambio delle

ratifiche; Firenze, 17 marzo 1868).

V.

Scambio di note fra il Ministro degli affari esteri d'Italia ed il Ministro d'Austria-Ungheria a Roma per approvare l'Atto di confinazione fra Malcesine e Nagotorbole, sulla frontiera italo-austriaca, firmato a Riva il 7 dicembre 1871 (Roma, 24 gennaio 1872 e 2 gennaio 1873).

IL MINISTRO degli affari ESTERI D'ITALIA

AL MINISTRO DI S. M. I. E R. APOSTOLICA IN ROMA.

Monsieur le Ministre,

Rome, ce 24 Janvier 1872.

M. le Baron de Kübeck avait demandé, par une note en date du 6 Juin dernier, N. 1860, que la partie de la frontière comprise entre la commune tyrolienne de Nago-Torbole et la commune italienne de Malcesine fût tracée d'une manière plus certaine par les soins d'une commission mixte. Cette proposition ayant été acceptée avec empressement de notre part, la commission s'est réunie sur les lieux et a résumé le fruit de ses travaux dans un acte signé à Riva le 7 décembre dernier, que le gouvernement du Roi approuve entièrement en ce qui le concerne, et dont il attend l'approbation du gouvernement Impérial et Royal, pour pouvoir le considérer comme constituant un engagement formel et définitif entre les deux Etats.

J'ai l'honneur de transmettre, ci-joint, à Votre Excellence un exemplaire authentique de ce document, que je La prie de soumettre a S. E. le Chancelier de l'Empire. En me faisant connaître en son temps ses vues à ce sujet, le Cabinet Impérial et Royal se trouvera ainsi en mesure de certifier l'identité des deux originaux déposés aux archives des chancelleries respectives. Agréez, ecc.

VISCONTI VENOSTA.

IL MINISTRO DI S. M. I. E R. APOSTOLICA IN ROMA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI Esteri in ItalIA.

Monsieur le Ministre,

Rome, le 2 Janvier 1873.

En réponse à la note que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser le 24 janvier 1872, au sujet de la délimitation entre les communes de Malcesine et de Nago-Torbole, j'ai été chargé de Lui communiquer que le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique approuve les stipulations conclues par la commission internationale, chargée de régler le différend qui s'était produit relativement au tracé de la frontière entre le deux communes.

En vertu de ces stipulations, formulées dans le procès verbal signé à Riva le 7 décembre 1871, la frontière communale, provinciale et nationale est marquée par un pilier en pierre portant l'inscription: « Provincia del Tirolo e Vorarlberg », et situé au bord du lac de Garde, et, en partant de ce point, par la ligne droite qui relie le dit pilier au pointfrontière la Rochetta », désigné sur les cartes du cadastre par le N. 14.

En priant Votre Excellence de vouloir bien prendre acte de cette déclaration, j'ai l'honneur de Lui transmettre, ci-près, copie authentique du procès verbal en question, et je me permets d'ajouter que l'exemplaire qui accompagnait la note précitée de Votre Excellence a été reconnu en tout point conforme à l'original déposé aux archives du Ministère Impérial et Royal à Vienne.

Agréez, ecc.

(annesso)

Atto in Riva li 7 dicembre 1871

WIMPFFEN.

Avanti la commissione internazionale austro-italiana composta dei signori :

In seguito a ripetute contestazioni avvenute fra i comuni di Nago Torbole e Malcesine per la difettosa demarcazione del confine fra le proprietà boschive dei due comuni sul pendio di Monte Baldo, convennero gli alti Governi d'Austria e d'Italia, sul riflesso che nella detta località il confine fra i due comuni è identico col confine dei due Stati, di far rilevare la cosa da una commissione mista, al quale scopo designarono a formar parte della stessa i signori in fronte notati.

I quali radunatisi in Riva si portarono sul luogo controverso, detto Val Marza, e coll'ajuto delle mappe e descrizione di confini di epoche anteriori, constatarono quanto segue:

Dalla cima del Monte Baldo discendendo verso il lago di Garda, il confine non è soggetto a controversia fino al punto detto la Rocchetta, che risulta distante dalla riva del lago circa 1700 passi ed è marcato nelle mappe al N. 14. Da questo punto fino alla sponda non esistono cippi o segni di confine.

Solo sulla riva sonvi, alla distanza normale di circa 20 passi (15 metri) l'uno dall'altro, due segni di confine.

Il primo al nord è formato di un pilastro in pietra, sul quale si trovano scolpite le parole: « Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg, circolo di Rovereto, distretto di etrco ».

L'altro, situato, come si disse, a 20 passi di distanza in direzione sud, è una semplice croce scolpita nel macigno.

Ora il comune di Nago Torbole sostiene che la croce, come indubbia

mente più antica, sia il vero termine, e ritiene ciò tanto più, che a memoria d'uomo, la linea di confine venne dagli abitanti di Nago Torbole sempre ritenuta por capo alla detta croce.

I rappresentanti del comune di Malcesine invece sostengono che il pilastro munito di iscrizione sia il vero termine di confine e vogliono pure che, a memoria d'uomo, quello sia sempre stato ritenuto come il punto dal quale si dipartiva la linea di confine.

I rappresentanti dei due comuni, le mappe in proposito consultate, e la descrizione dei confini fatta nell'anno 1859 in confronto d'incaricati dei due comuni, ammettono, come cosa indubbia, che la linea di confine dal punto 14 (detto la Rocchetta) al termine sulla sponda del lago formi una linea retta.

La divergenza d'opinione riflette quindi unicamente la direzione di questa linea retta dal punto alla Rocchetta verso il lago. L'oggetto della contesa è di minima entità, se si riflette che si tratta di un suolo per la massima parte formato di nudo scoglio e di piccolissima estensione, giacchè il terreno in contestazione corrisponde ad un triangolo la cui base è di circa 20 passi (15 metri) ed i lati hanno una lunghezza di circa 1700 passi.

In ogni modo, per esaurire l'incarico avuto, la commissione fece dai proprii membri tecnici segnare a metà altezza un termine su ciascuna delle linee rette tirate al punto la Rocchetta, l'una dal termine croce, l'altra dal termine pilastro, lasciando la definizione della vertenza al convegno che avrebbe luogo in Riva successivamente al rilievo sopra luogo. Convocatisi successivamente i signori formanti parte della commissione, vennero riassunte le osservazioni fatte sopra luogo; sentito l'avviso dei signori decnici, rivedute le mappe, e le descrizioni di confine, in ispecie quella fatta nell'anno 1859 avanti un'I. R. commissione, e col concorso dei comuni di Nago Torbole e Malcesine, per la verificazione di confini a scopo di misurazione catastale, ad unanimità si convenne doversi considerare qual vero contine comunale, provinciale ed internazionale il pilastro coll'iscrizione Provincia del Tirolo et Vorarlberg ecc. » situato sulla sponda del lago come sopra venne più dettagliatamente descritto.

In conseguenza, la commissione propone di considerare come vera linea di confine la retta che partendosi dal detto pilastro in pietra va a raggiungere il punto termine « la Rocchetta segnato in mappa al N. 14.

Onde ovviare poi contestazione sulla percorrenza di questa linea, sul riflesso che, per la configurazione topografica, i due termini estremi di questa zona, la Rocchetta ed il pilastro, non possono esser visti contemporaneamente, la commissione propone che sulla detta retta, nei punti intermedii, vengano marcati due nuovi termini possibilmente ad eguale distanza dai due punti estremi, da segnarsi coi NN. 15 e 16 per formare

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