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année à partir de l'échange des ratifications, ils resteront en vigueur, et ainsi d'année en année.

Toutefois les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre, dans le terme d'une année, ces Traités et Conventions à une révision générale afin d'y apporter d'un commun accord les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

XXI. Les deux Hautes Puissances contractantes se réservent d'entrer, aussitôt que faire se pourra, en négociation sur les bases les plus larges pour faciliter réciproquement les transactions entre les deux pays.

En attendant, et pour le terme fixé dans l'article précédent, le Traité de commerce et de navigation du 18 octobre 1851 restera en vigueur et sera appliqué à tout le territoire du Royaume d'Italie.

XXII. Les Princes et les Princesses de la Maison d'Autriche, ainsi que les Princesses qui sont entrées dans la Famille Impériale par voie de mariage, rentreront, en faisant valoir leur titres, dans la pleine et entière possession de leurs propriétés privées, tant meubles qu'immeubles, dont ils pourront jouir et disposer sans être troublés en aucune manière dans l'exercice de leurs droits.

Sont, toutefois, réservés tous les droits de l'État et des particuliers à faire valoir par les moyens légaux.

XXIII. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs, il y aura pleine et entière amnistie pour tous les individus compromis à l'occasion des événements politiques survenus dans la Péninsule jusqu'à ce jour. En conséquence, aucun individu de quelque classe ou condition qu'il soit ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou sa propriété, ou dans l'exercice de ses droits en raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

XXIV. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne dans l'espace de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne le trois du mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent soixante six.

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Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage envers le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à effectuer

le paiement de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, équivalant à quatre-vingt sept millions cinq cent mille francs, stipulés par l'article VI du présent Traité, dans le mode et aux échéances ci-après déterminées.

Sept millions seront payés en argent comptant moyennant sept mandats ou bons de Trésor à l'ordre du Gouvernement Autrichien, chacun d'un million, payables à Paris au domicile d'un des premiers banquiers ou d'un établissement de crédit de premier ordre, sans intérêts, à l'expiration du troisième mois à dater du jour de la signature du présent Traité, et qui seront remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique lors de l'échange des ratifications.

Le paiement des vingt-huit millions de florins restant aura lieu à Vienne en argent comptant moyennant dix mandats ou bons du Trésor à l'ordre du Gouvernement Autrichien, payables à Paris à raison de deux millions huit-cent mille florins, valeur autrichienne, chacun, échéants de deux en deux mois successifs. Ces dix mandats ou bons du Trésor seront de même remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique lors de l'échange des ratifications.

Le premier de ces mandats ou bons du Trésor sera échéable deux mois après le paiement des mandats ou bons du Trésor pour les sept millions de florins ci-dessus stipulés.

Pour ce terme, comme pour tous les termes suivants, les intérêts seront comptés à 5 pour cent à partir du premier jour du mois qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité.

Le paiement des intérêts aura lieu à Paris à l'échéance de chaque mandat ou bon du Trésor.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité de ce jour.

Vienne, le 3 octobre 1866.

MENABREA.

WIMPFFEN.

(Ratificato da S. M.: Torino, 6 ottobre 1866. Scambio delle ratifiche: Vienna 12 ottobre 1866).

IV.

Atto finale di Confinazione fra l'Italia e l'Austria (Venezia, 22 dicembre 1867).

L'articolo IV del Trattato stipulato in Vienna il 3 ottobre 1866 tra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Trattato le di cui ratifiche furono scambiate il giorno 12 dello stesso mese, stabilisce, in ordine alle cessioni territoriali ivi contenute, che:

« La frontière du territoire cédé est déterminée par les confins admi<nistratifs actuels du Royaume Lombardo-Vénitien ».

Soggiunge lo stesso articolo che:

« Une Commission militaire, instituée par les deux Puissances con<< tractantes, sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus <bref délai possible ».

A eseguimento di codesta ultima stipulazione le Loro Reali ed Imperiali Maestà hanno nominati a commissarii:

(Seguono i nomi ed i titoli di essi).

I quali, essendosi riuniti in Venezia, dopo di avere scambiati i loro pieni poteri, e riconosciutili in buona e debita forma, si sono costituiti a Commissione internazionale sotto la presidenza del signor maggiore generale conte di Robilant.

Il maggiore cav. De Charbonneau è stato designato per le funzioni di segretario.

La Commissione, occupatasi tosto del modo di procedere nel proprio compito, conveniva nelle seguenti considerazioni:

Che la frontiera del territorio ceduto, nei limiti indicati dall'art. VI del Trattato del 3 ottobre 1866, doveva ritenersi in genere come sufficientemente determinata dagli esistenti termini e segnali di confinazione, buona parte dei quali non aveva da epoca remota patito cambiamento;

Che la pratica seguita dal Governo austriaco di procurare ad epoche determinate parziali revisioni dei confini, aveva contribuito a maggiormente renderli certi, col rimuovere di mano in mano i dubbii che si andavano appalesando;

Che conseguentemente a questo principio, e per l'esistenza degli speciali catasti del Lombardo-Veneto e delle limitrofe provincie, erasi sempre più andata affermando nel fatto e nella pratica la separazione territoriale dell'uno dalle altre;

Che pertanto una nuova e generale revisione della frontiera nelle circostanze di sopra accennate non avrebbe arrecato un utile adeguato alle spese, sia che s'avesse in mente d'eseguirne il rilievo topografico, sia che semplicemente si volesse ricavarne una completa descrizione, per il che fosse da ritenersi come bastantemente soddisfatto al prescritto dal secondo capoverso dell'articolo VI del Trattato 3 ottobre 1866 prementovato, quando la Commissione si facesse carico di recare speciale attenzione a quei soli punti nei quali esistesse dubbio circa il preciso andamento della frontiera, nonchè a quegli altri dove una qualche operazione fosse necessaria per rendere più manifesta la separazione di Stato.

Ad ottenere le più precise informazioni sugli uni e sugli altri punti, la Commissione italiana-rivolgevasi alle autorità politiche di confine, con invito d'interpellare su di tale argomento i comuni che vi avevano

interesse. Indirizzavasi pure alle autorità di finanza, onde trarne indicazioni sui punti, nei quali, per maggior comodo e sicurezza di servizio, convenisse con nuovi o con meglio apparenti segnali il confine.

Il risultamento di tali ricerche, fatte ad un tempo dai commissarii austriaci presso alle proprie autorità politiche, non che delle informazioni pervenute da parecchie altre parti, condusse la Commissione a specialmente esaminare i tratti qui sotto partitamente indicati, rispetto ai quali poteva aver luogo qualche dubbiezza:

1o La parte di frontiera tra la riva sinistra del lago di Garda ed il segnale della Bocchetta sulle cime di Monte Baldo;

2° Nei territorii dei comuni di Arsié e Grigno, la linea divisoria nella regione denominata le Scaffe rosse, rimasta indecisa per secolare vertenza;

3° Il tratto di frontiera corrispondente al comune di Ampezzo, per decidervi sull'appartenenza ad una Parte od all'altra del bosco denominato Antipetto di San Marco;

4o Il tratto di confine fra il Monte Maggiore e le sorgenti dell'ludrio, per istabilire sulla provvisoria linea di confinazione decretata dal Governo austriaco nell'anno 1841;

5o Finalmente il tratto dall'incontro del fiumicello Ausa col canale di Medadola, sino al porto Buso.

I protocolli della Commissione ed i loro estratti, annessi per copia al presente atto, dimostrano i componimenti e le risoluzioni della Commissione su di ciascuna delle indicate vertenze.

Sui seguenti altri punti del confine si riconobbe la necessità di alcuni lavori attorno agli esistenti termini e segnali, o men chiari o non più rinvenibili, e l'utilità dell'aggiunta di nuovi per meglio determinarne la traccia, e cioè:

a) Sul lago di Garda fu accertata la convenienza di procurare nel punto del confine che tocca alla riva destra l'erezione d'un segnale ben visibile ed appariscente, e tale che, congiuntamente all'altro di già esistente sulla riva sinistra, bastasse a rimuovere qualunque dubbio sulla separazione delle acque fra i due Stati;

b) Nei territorii dei comuni confinanti di Malcesine e Brentonico, Belluno e Avio, si dimostrò la convenienza di ripristinare antichi termini, per meglio rimettervi la traccia del confine;

c) Uguale convenienza si chiari per il tratto di confine fra la cima degli Sparavieri e quella delle Tre Croci, non che per la porzione di frontiera corrispondente al comune italiano di Pecolaro;

d) Nel territorio del comune di Bagnaria fu convenuta l'adozione d'un qualche temperamento, onde togliervi l'inconveniente di una casa partita dalla linea di confine;

e) Finalmente si ritenne necessaria l'apposizione di segnali a quei punti delle primarie vie di comunicazione che trapassano da uno Stato all'altro, ne' quali la separazione non risultasse manifesta dai preesistenti segni.

La Commissione affidò a due suoi delegati, cioè per l'Italia il maggiore barone Mazza, per l'Austria il maggiore cav. Korwin, l'incarico di procedere all'eseguimento di codeste ultime operazioni e di quelle altre che erano divenute necessarie dopo le sue deliberazioni sulle vertenze composte, di cui fu detto più avanti.

I processi verbali dei predetti signori commissarii delegati e l'estratto di essi, uniti per copia al presente atto, dimostrano l'eseguimento dato alle operazioni che loro vennero commesse e fanno fede de' nuovi segnali eretti nelle singole località.

Sia codesti ultimi documenti, come le copie dei protocolli della Commissione, di cui fu detto più sopra, coi disegni a corredo, sono dichiarati parte integrale del presente atto e qui al seguito indicati:

segno;

segno;

segno;

Copia del protocollo n. 3 della Commissione;

Estratto del protocollo n. 12 della Commissione con unito un di

Estratto del protocollo n. 15 della Commissione con unito un di

Copia del protocollo n. 16 della Commissione;

Estratto del protocollo n. 19 della Commissione con unito un di

Copia del protocollo n. 21 della Commissione;

Copia del processo verbale n. 5 dei commissarii delegati alle operazioni;

disegni.

Estratto di processi verbali dei commissarii stessi, con annessi due

Sono pure uniti al presente atto, e dichiarati farne parte integrale, dieci fogli della carta speciale del Regno Lombardo-Veneto alla scala di 1/96400 edita dall'Istituto geografico dell'I. e R. Stato maggiore generale austriaco, nei quali è segnato, mediante una doppia linea azzurra e carmina, il tracciato generale del confine.

La Commissione è inoltre convenuta delle seguenti disposizioni completive, le quali provvedono a particolarità della frontiera:

1. Le stipulazioni contenute nel presente atto finale non potranno alterare, nè pregiudicare i diritti di proprietà, di possesso, di servitù ed altri qualunque fondati nel diritto civile a favore di persone private, di comuni o di altri corpi morali qualsiansi sopra terreni rispettivamente posti oltre la convenuta linea di delimitazione.

II. Le precedenti disposizioni governative, i protocolli ed i processi

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