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19. Similmente il predetto Capitano o sia Prefetto, nel caso che a lui fossero prestate le galèe e i brigantini dalla santità di nostro Signore dalla Camera predetta, ha promesso e si è obbligato di doverli restituire ogni volta che gli verranno richiesti da sua Santità o dalla Camera, si veramente che li renda integri ed illesi nello stato medesimo che esso li avrà ricevuti per la detta guardia in prestanza. Ciò non pertanto, se nel tempo della restituzione, come sopra, durerà tuttavia la sua condotta, si è obbligato ed ha promesso sostituire subito due altre galèe e due brigantini di sua proprietà, comprati o costruiti da lui,,atti sempre, armati, e corredati come sopra è detto.

» 20. Similmente il predetto Capitano ha promesso e si è obbligato di dare sufficiente malleveria sopra banchieri per la somma di mille cinquecento ducati d'oro; e quelli esauriti, dovrà rinnovare e ripetere la malleveria a giudizio della Camera per la stessa somma, che resterà sempre in deposito per l'osservanza degli ob

» XIX. Item prædictus Capitaneus sive Præfectus promisit et se obligavit quod si ei per sanctitatem D. N. vel per Cameram præfatam comodatæ fuerint galeæ prædictæ et brigantini, quas et quos retenturus est ad prædictam custodiam, illas et illos ad omnem requisitionem Sanctitatis suæ et Cameræ prædictæ illesas et integras, et prout erant lempore facto accomodationis prædictæ restituere. Et nihilominus si tempore restitutionis prædictæ adhuc conducta sua duraverit, promisit et se obligavit habere duas galeas et duos brigantinos de suo fabricatos et ad prædictam custodiam bene instructos et armatos ut supra dictum est.

» XX. Item prædictus Capitaneus promisit et se obligavit dare sufficentem cautionem banchorum pro summa mille quingentorum ducatorum auri, qua emanata, reiterare et renovare ipsam cautionem pro refectione damnorum, et statim ad judicium ipsius Cameræ, pro observatione præmissorum et refectione damnorum illis qui ea passi fuerint, prout præfala Camera summarie et extrajudicialiter iudicaverit.

blighi suoi, e pel rifacimento dei danni a chi ne ha patiti, secondo la sentenza della Camera in forma spedita e stragiudiziale.

» 21. Similmente se durante la condotta avverrà mai che il Prefetto sopraddetto sia spedito con ordini della santità di nostro Signore in altra parte fuori dei confini della spiaggia romana, allora egli non sarà tenuto a risarcire danni di niuno, ancorchè succedessero per causa della assenza del medesimo Prefetto o Capitano e della missione straordinaria: purchè il Capitano chiaramente dimostri alla Camera il mandato della predetta destinazione.

22. Similmente i nominati signori, Vicecamerlengo e Chierici presidenti, per compiere l'armamento di una delle due galèe, fiacca di palamento, hanno promesso al lodato Capitano centoquaranta ducati d'oro di Camera per lo stipendio di un sol mese a settanta marinari o rematori da essere uniti cogli altri ottanta ch' egli ha già pronti; e ciò infino a che sia fatta la permutazione del sostituire ai medesimi i condannati a morte, o vero infino a che egli abbia preso pirati come sopra da metterli al remo; i quali come saranno sottentrati dovrà

» XXI, Item si contingeret durante conducta præfatum Præfectum mitti per sanctitatem D. N. ad aliqua loca extra dictam splagiam, quod in prædicto eventu, eo non præsente in dicta splagia, non teneatur ad refectionem aliquorum damnorum quæ in dicta splagia fierent durante absentia dicti Præfecti sive Capitanei ex causa missionis SSmi D. N. dummodo ipse Capitaneus de destinatione præmissa in ipsa Camera clare constare facere teneatur.

» XXII. Item prædicti domini Vicecamerarius et Clerici præsidentes pro complemento armaturæ unius galeæ promiserunt præfato Capitaneo ducatos centum quadraginta auri de Camera pro stipendio singuli mensis septuaginta nautarum sive remigantium, una cum illis octuaginta quos habet paratos, donec commutati fuerint pro eis homines damnati ad mortem, vel ipse aliquos pira

cessare lo stipendio a proporzione del numero delle persone riformate.

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» Che.... eccetera. Fatto in Roma nella casa del reverendo padre e signore Ferdinando Ponzetti, decano della predetta Camera, nell'anno, mese, giorno, indizione, e pontificato come sopra. Presenti i venerabili uomini signori Giovanni Falèt e Giovanni Emerich, chierici della diocesi di Albi e Tolosa, testimonî.

» Melchior di Campagna, notajo rogato.

» Giovanni da Biassa, nobile genovese, prefetto e capitano generale dell' armata di galèe e brigantini della S. R. C. per la guardia della spiaggia romana.

» Sicurtà per ducati cinquecento, Bart. Doria.
» Per altri cinquecento, Sebastiano Sauli, genovese.
» Per altri cinquecento, Agostino Chigi di Siena. »

[1512.]

XV. Il primo strumento di questo genere, stipulato alla fine del secolo decimoquinto, sotto Alessandro VI, dai capitani Mosca e Mutino, ho già pubblicato nella

tas capiat ut supra, quibus consignatis, dictum stipendium per Cameram solvendum cessare debeat pro rata cujuslibet consignati.

» Pro quibus, etc.

» Actum Romæ in domo habitationis r. p. d. Ferdinandi Ponzetti decani prælibati Cameræ apostolicæ sub anno, indictione, die, mense et pontificatu, quibus supra: præsentibus ibidem venerabilibus viris et dominis Johanne Phaleto et Johanne Emerici, clericis Alben. et Tolosan, diœcesis testibus.

» Melchior de Campania, Notarius rogatus.

» Joannes de Blaxia, nobilis januensis, Præfectus et Capitaneus generalis classis triremnium et brigantinorum S. R. E. pro custodia maris ejusd. S. R. E.

» Pro cautione ducatorum quingentorum, Barth. de Auria.
» Pro aliis quingentis, Sebastianus Sauli, januensis.
» Pro aliis quingentis, Augustinus Chisius, de Senis. »

mia storia del Medio èvo; e sopra vi ho fatto tal commentario quale allora occorreva per la qualità di quei tempi e del mio lavoro. Ora devo continuarmi nello stesso metodo: e lasciando da parte la descrizione delle. galèe e dei brigantini, largamente già svolta in altri libri; e similmente passando oltre su quei capitoli che nell' uno e nell' altro strumento tornano identici, voglio considerare le mutazioni introdotte in un secolo di avanzata civiltà, e dopo dodici anni di esperienza; perchè meglio si veda lo svolgimento tecnico e amministrativo, insieme cogli usi e colle costumanze marinaresche.

Vengano dunque per ordine i capitoli, spicchino tra l'altre ove sono le notizie utili alla storia, e vadano i confronti infino al secolo precedente. Nel principio si determina la forza materiale dei navigli, dicendo galèe di venticinque banchi: dove sta la parte pel tutto, secondo l'uso del tempo; perchè dai venticinque banchi (come dal pentecòntoro primitivo) uscivano per le due bande cinquanta remi lunghi, onde si calcolava la forza e la grandezza d' una galèa, come oggidì si valuta quella dei piroscafi pel numero dei così detti cavalli. Gli uomini da combattere tornano fissi nel numero di cinquanta, che coi marinari, colle maestranze, e cogli ufficiali, formano un cencinquanta, ed altrettanti rematori; in somma trecento persone per ogni galèa. Ma i brigantini, legni minori di soli quindici banchi, dovevano essere forniti di trenta remi tra le due bande, di trenta rematori, di trenta soldati, e insieme cogli ufficiali e coi marinari avere in circa novanta persone. I quali per loro bravura si credevano tanto sufficienti ad ogni prova contro pirati malviventi e frodatori, che a numero pari non dubitavano punto di riuscire superiori a qualunque nimico: obbligati in caso contrario a far le spese di ogni danno proprio ed altrui.

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Il documento presente determina soltanto i numeri, senza entrare nella qualità e negli uffici di ciascuno; e senza stabilire le competenze del soldo, vestito e vitto: segno che rispetto a ciò le parti si rimettono alle mutue convenzioni degli arrolati col capitano, o alla consuetudine vigente. Di che se alcuno volesse sapere, e talvolta potrebbe anche averlo necessario per ragioni di confronto e di costumi, noterò in breve ciò che risulta dai documenti del tempo vicino se non simultaneo al Biassa. Di vestiario ognuno faceva da sè con certa uniformità relativa, perchè semplice: berrette e cappelli piumati, farsetti e giubboni di velluto, bandoliere e cinturini di cuojo, cappotti e cappucci a becchetto. In caso di combattimento o di mostra tanto i soldati che i marinari allacciavansi la corazzina e il morione". La guardia facevano colla spada e colla picca, e traevano le armi d'asta, gli archibugi, le fiaschette e le forcine dall'armeria del naviglio. Dalla càneva del penése pigliavano la giornaliera razione. Questa Razione si mantiene da tre secoli sempre viva, si legge nei documenti toscani del cinque. cento, nei bandi granducali per le milizie, nei contratti e inventarî romani, ed è registrata dal Falcone, perchè necessaria, non essendo lo stesso vitto e razione. Quello esprime provvisione necessaria al vivere, nutrimento, cibo; ma razione aggiugne di più il modo ragionevole del distribuirlo, secondo la proporzione dei gradi, perchè non si dava uguale a tutti; ma a chi parte scempia, a chi parte avvantaggiata, a chi doppia, a chi quadru

13 ARCHIVIO COLONNA, Armata navale, I, 201; III, 43.— Istruzioni di M. A. C. ai capitani: « Procurerà che li soldati abbiano calzoni di velluto, per quanto sia possibile, o di panno.... et con giubboni che siano buoni. »

DOCUMENTI COLONNESI cit., I, p. 186, 231: « Celate, Rotelle, Corazzine, Morioni. »

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