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COLLEZIONE CELERIFERA

DELLE

LEGGI, DECRETI, ISTRUZIONI E CIRCOLARI

PUBBLICATE NELL'ANNO 1866

ED ALTRE ANTERIORI

ANNO XLV

Ved. l'Indice numerico degli Atti del Governo Italiano,

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No 33 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866

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(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

19 ottobre 1865. Imposta fondiaria; rendita dei terreni provenienti da affitti, p. 1032. Invio di stampati per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, pag. 1033. Modo di redigere i prospetti delle prestazioni affrancabili, pag. 1033. Prezzi che servono di base agl'incanti di beni demaniali, ecc., pag. 1034. 3 novembre. Direzioni Demaniali; abbonamento alla Gazzetta Ufficiale, pag. 1035. Norme per la intestazione e spedizione dei mandati di rimborso, p. 1035. Corrispondenza telegrafica governativa dee restringersi all'urgente, p. 1036. Registri dei conti correnti dei pensionati; Agenzie del Tesoro, pag. 1037. 4 dicembre. Vigilanza sulla Cassa dei Contabili Demaniali, pag. 1038.

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Ricevitori circondariali; Tesorieri provinciali; versamenti, ecc., pag. 1038. Multe derivanti da contravvenzioni forestali; transazione, pag. 1039. Locali privati inservienti ad Uffici Catastali direttivi od esecutivi, p. 1039. Liquidaz. dell'aggio dei Contabili Demaniali, e ritenute pel 1866, p. 1040. Nulla osta pel pagamento del fitto dei locali ad uso dello Stato, pag. 1043. Direz. dei Rami e Diritti diversi; soppress. dell'Ufficio di Stralcio, p. 1044. Riscossione dei prodotti delle rendite dei beni demaniali; aggio, p. 1044. Ricchezza mobile; pagamento dell'imposta per parte degl'impiegati, p. 1044. Amministraz. delle Tasse e del Demanio; Personale; discipline, p. 1045. 12 maggio 1866. Nomina d'una Commissione per istituire scuole di adulti, p. 1045. 1 giugno. Ricchezza mobile 1865; reclami per cessazione di reddito, pag. 1046. L. Assunzione del credito fondiario nelle Provincie continentali, p. 1025. D. Nuovo reparto dei Consiglieri Provinciali nella Toscana, pag. 1030-31. Modo di prestar le cauzioni prescritte pei Contabili delle Privative, p. 1048. Mantenimento dell'ordine pubblico durante la guerra coll'Austria, p. 1048. Indicazione della rendita dei beni rurali degli Enti ecclesiastici, pag. 1050. Servizio dei pesi e misure passato al Ministero delle Finanze, pag. 1050. L. Esercizio provvisorio del bilancio; Corporazioni religiose, ecc., p. 1031. Corso delle marche da bollo per cambiali da L. 15, 10 e 5, pag. 1051. Mandati di spesa dello Stato; creditori; quitanza per atto pubblico, p. 1051. Ricchezza mobile; trasmissione del reparto e subreparto, ecc., pag. 1054. Rappresentanza dell'Amministrazione Gabellaria nei giudizi, pag. 1054. Esecuzione del R. Decreto che modifica l'ordinamento del lotto, pag. 1055.

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inserta nella Gazzetta U Ufficiale il 28 giugno 1866.

Credito fondiario assunto dal Banco di Napoli, dal Monte de Paschi di Siena, dalla Cassa centrale di risparmio in Milano, dalle Opere pie di San Paolo di Torino, e della Cassa di risparmio di Bologna.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvati l'unita Convenzione del 4 ottobre 1865 e il Verbale 23 febbraio 1866, coi quali il Banco di Napoli, il Monte de'Paschi di Siena, la Cassa centrale di risparmio in Milano, le Opere pie di San Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Bologna assumono l'esercizio del Credito fondiario nelle Provincie continentali del Regno, colle modificazioni infra riferite (La Convenzione ed il Verbale di cui nel presente articolo saranno inserti in un prossimo foglio).

2. Le operazioni di Credito fondiario esercitate dal Banco di Napoli, dal Monte dei Paschi di Siena, dalla Cassa centrale di risparmio in Milano, dalle Opere pie di San Paolo di Torino e dalla Cassa di risparmio di Bologna, sono regolate dalla convenzione anzidetta, dal suindicato verbale e dalla presente Legge.

33 C. C.

3. Il Credito fondiario ha per oggetto:

a) Di prestare per prima ipoteca sopra immobili siti nelle Provincie continentali del Regno, e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione; b) Di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione;

c) Di emettere in corrispondenza delle dette operazioni, cartelle fondiarie portanti interesse annuo del 5 per cento, il cui valore nominale complessivo non possa mai oltrepassare il capitale dovuto dai mutuatari;

d) Di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente, garentito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti;

e) D'incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del Tesoro, di vaglia sopra la Banca, d'assegni sulle Casse dello Stato. delle Provincie e dei Comuni, d'interessi e dividendi di Società, aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualità di scadenza posteriere all'effettiva riscossione.

4. Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'istituto diventa prima. L'istituto può fare il prestito anche prima che si verifichi intieramente la surrogazione nel privilegio o nell'ipoteca del creditore rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.

5. A termini dell'articolo 3 i mutui possono essere di due sorta:

a) Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità, che comprendono l'interesse, il compenso pei diritti di commissione e spese di amministrazione, la quota di abbonamento per le tasse e la quota di ammortizzazione, questa ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non minore di dieci anni, nè maggiore di cinquanta;

b) Anticipazioni procedenti dell'apertura di crediti a conto corrente ipotecario, nei imiti e secondo le norme da determinarsi nel Regolamento. L'anticipazione però non potrà eccedere i quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca.

L'in

I prestiti si fanno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno in danaro da ciascuno degli istituti, ovvero mediante polizze sopra corrispondenti madre-fedi dal Banco di Napoli e dagli altri istituti, mediante Buoni di Cassa, pel valore non maggiore dal fondo che sarà destinato a questa specie di operazioni. teresse sui prestiti è eguale a quello delle cartelle fondiarie emesse per effettuarli. L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'istituto, ma dovrà superare l'interesse risultante dal corso delle cartelle fondiarie di almeno uno per cento. Si pagano in numerario gl'interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'istituto, nonchè gl'interessi e le somme d'estinzione dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle.

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6. Pei diritti di commissione e spese di amministrazione dovuti all'istituto che fa il prestito, i mutuatari pagano all'istituto unitamente agli interessi od annualità un compenso annuo non maggiore di centesimi 45 per ogni cento lire del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese del contratto e di riduzione o purgazione di ipoteca. Inoltre pagano all'istituto, onde questi ne soddisfil pubblico erario, altri quindici centesimi, che potranno essere ridotti a dieci per Decreto Reale a titolo di abbonamento per le attuali tasse ipotecarie, di registro e bollo ed altre di qualunque specie che possano a lui competere per tale maniera di contratto e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiarie. Per il pagamento delle tasse le anticipazioni sono soggette al diritto comune.

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7. Il pagamento d'interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitale dovuti all'istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute per tali titoli producono di pien diritto interesse dal giorno della scadenza. In caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto l'istituto può chiedere immediatamente il pagamento integrale di ogni somma a lui dovuta. - II debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito corrispondendo però all'istituto ed all'erario i compensi stabiliti all'art. 6. Questi

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compensi consisteranno, per conto degl'istituti, in centesimi 45 per una volta sola, sopra ogni cento lire della somma restituita prima del tempo; e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione di parte del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento annuale delle intiere quote di abbuonamento stabilite nel primitivo contratto, come se alcuna somma non fosse stata restituita; e nel caso di anticipata restituzione di tutta la parte di capitale ancora dovuta, si restringeranno Jalla metà della somma delle restanti quote annuali di abbuonamento, pagato in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito. Lo stesso compenso è anche dovuto in tutti i casi in cui per inadempimento del contratto o altra causa qualunque, l'istituto trovisi in diritto di ripetere l'immediato rimborso del suo credito. E in facoltà dell'istituto di rifiutare pagamenti di acconti di debito che non raggiungano l'ammontare dell'anQualità dovuta dal mutuatario, come pure pagamenti di frazioni di semestri di annualità, sia dai debitori originari, come dai loro eredi e successori. - Le anticipate restituzioni totali o parziali dei prestiti con ammortizzazione, possono farsi in cartelle fondiarie al valore nominale. Il mutuatario, ogni qualvolta che abbia estinto il quinto del suo debito originario, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Questa riduzione parziale si opererà colla esibizione al Conservatore delle Ipoteche d. una dichiarazione della Direzione dell'istituto, vidimata dał Delegato governativo.

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8. La massa delle cartelle fondiarie emesse è garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione, se non contro l'istituto. Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice e portano l'indicazione del rogito in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative; queste ultime trasmessibili per semplice girata senz'altra garanzia che quella dell'esistenza del credito verso l'istituto al tempo della cessione. Pei casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del Regolamento. Si provvede al rimborso delle cartelle fondiarie in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle, quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da mutuatari nel semestre antecedente non che all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale. Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dall'istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche quella di mancanza del fondo ipotecario. L'estrazione si fa pubblicamente. Le cartelle restituite in natura vengono dall'istituto annullate giusta le modalità del Regolamento. Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso. Di ciascuna estrazione vien data notizia nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 9. Le cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito nei limiti determinati dagli statuti. Esse devono essere ricevute nei limiti dei quattro quin: del loro corso dagli istituti di credito fondiario, fino alla concorrenza del fondo a tale uso destinato. La Banca Nazionale, per estensione dei diritti ad essa concessi dalle Leggi che la regolano, potrà fare anticipazioni su deposito di cartelle fondiarie ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme, ove alla garanzia di queste si aggiunga un deposito, ovvero un irapaɛs di cedole fondiarie, in conformità delle disposizioni dei suoi statuti relativamente alle rendite dello Stato.

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10. Dall'avanzo netto procedente dalle operazioni di credito fondiario, l'istituto preleva una somma non minore del quarto per formare un fondo di riserva, finchè detto fondo non abbia raggiunto l'ammontare stabilito dal Regolamento di cui al seguente articolo 26. Del rimanente verrà disposto a norma dei particolari Rego

Jamenti.

11. Allo scopo che l'istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca; il mutuatario avrà diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione o di sentenza. Potrà domandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato. Il pa

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